Sentenza n. 405/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento 1. e/o la dichiarazione di nullità o di inefficacia o per la disapplicazione della Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 38390 datata 18.12.2023 avente per oggetto: “Commissione di verifica amministrativa istituita con decreto n. 106 del 16 maggio 2023 in ordine a quanto segnalato con esposto pervenuto in data 23 marzo 2023 prot. n. 8755, nonché a quanto segnalato dal Collegio dei Revisori dei conti della Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como nei verbali n. 8 del 2022 e nn. 1-2-3 e 4 del 2023”, nonché ogni atto pregresso, connesso e conseguente, anche se allo stato non noti e, specificatamente, gli atti richiamati nella nota ministeriale prot. n. 38390/2023: a) l’esposto anonimo n. 01 acquisito al protocollo del Ministero n. 8755 del 23.03.2023; b) il decreto n. 106 del 16.05.2023; c) la nota riservata prot. n. 34201/2023; d) la relazione riservata della Commissione di verifica amministrativa; e) l’esposto anonimo n. 02 diretto al Presidente del Collegio dei Revisori di Roma + altri, nonché f) tutti gli ulteriori atti, allo stato, non noti e sui quali è stata fondata la illegittima, grave e dannosa attività di verifica amministrativa; 2. Per l’esibizione e il deposito ex art. 210 c.p.c. presso la Segreteria del TAR e nel fascicolo di causa, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como, in solido, della Nota ministeriale prot. n. 38390 datata 18.12.2023, nonché degli atti e dei documenti effettivamente presenti e giacenti presso il Ministero e gli Uffici della Gestione Governativa di Milano, tra cui a) l’esposto anonimo n. 01 acquisito al protocollo del Ministero n. 8755 del 23.03.2023; b) il decreto n. 106 del 16.05.2023; c) la nota riservata prot. n. 34201/2023; d) la relazione riservata della Commissione di verifica amministrativa; e) l’esposto anonimo n. 02 diretto al Presidente del Collegio dei Revisori di Roma + altri, nonché f) tutti gli ulteriori atti, allo stato, non noti e sui quali è stata fondata la illegittima, grave e dannosa attività di verifica amministrativa. Acquafredda si riserva, occorrendo, di promuovere ricorso per motivi aggiunti, richiesta di concessione delle più idonee misure cautelari e di integrazione del contraddittorio; 3. Con riserva di chiedere il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente ovvero mediante l’annullamento/revoca/archiviazione della Nota prot. n. 38390 del 18.12.2023; in ogni caso, il danno patrimoniale, non patrimoniale e di immagine patito e patiendo da parte ricorrente sarà quali/quantificato in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale del 18 dicembre 2023 concernente gli esiti di una commissione di verifica amministrativa sulle retribuzioni percepite dal ricorrente e sugli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento, la dichiarazione di nullità o inefficacia e la disapplicazione, oltre all'esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e riservandosi domande risarcitorie. Ha dedotto che l'attività di verifica fosse stata avviata sulla base di esposti anonimi, privi di attendibilità, integrità e valore probatorio, e fosse stata svolta senza contraddittorio. Ha inoltre censurato la mancata comunicazione degli atti riservati, la loro asserita illegittima diffusione, la violazione dei principi di trasparenza, difesa, buona fede e correttezza, nonché degli obblighi di custodia documentale. Nel corso del giudizio ha dedotto che, sulla base della verifica, la Gestione gli aveva richiesto la restituzione di euro 583.809,12 e disposto trattenute stipendiali, contestando l'applicazione retroattiva del tetto retributivo, il criterio di calcolo dell'indebito e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025. Le amministrazioni hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lombardia in favore del TAR Lazio, l'inammissibilità del ricorso per la natura interna ed endoprocedimentale della nota e, nel merito, la legittimità dell'avvio di verifiche interne anche sulla base di segnalazioni anonime, precisando che gli eventuali atti di recupero costituivano autonome determinazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha ritenuto non applicabile il criterio speciale della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., poiché la controversia non rientra nel pubblico impiego in regime di diritto pubblico. Ha applicato i criteri generali dell'art. 13, comma 1, c.p.a., ritenendo prevalente il criterio degli effetti diretti rispetto a quello della sede dell'autorità emanante. Poiché l'attività di verifica riguardava le funzioni svolte dal ricorrente presso la Gestione governativa operante nell'ambito lombardo, gli effetti degli atti risultavano limitati a tale circoscrizione e sussisteva la competenza del TAR Lombardia. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La nota impugnata è stata qualificata come atto interno, con il quale il Ministero, quale amministrazione controllante, aveva comunicato alla Gestione vigilata le criticità emerse e l'aveva invitata ad adottare iniziative di ripristino della legalità, senza produrre effetti immediatamente lesivi nella sfera del dipendente. Gli effetti pregiudizievoli dedotti dal ricorrente derivavano invece dagli autonomi atti applicativi, tra cui la richiesta di restituzione del 13 giugno 2024, che avrebbero dovuto essere specificamente impugnati. Il TAR ha escluso l'invalidità caducante, poiché la nota ministeriale non costituiva il presupposto unico, immediato, diretto e necessario degli atti di recupero: essa lasciava alla Gestione un margine di discrezionalità nella scelta delle misure, sicché le successive richieste restitutorie erano frutto di ulteriori valutazioni amministrative. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Il criterio degli effetti diretti può prevalere sul criterio della sede dell'amministrazione quando l'efficacia dell'atto è esclusivamente limitata alla circoscrizione di un diverso TAR.
Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
Il criterio speciale della sede di servizio opera soltanto per controversie riguardanti dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico e rientranti nella giurisdizione amministrativa.
Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 100 c.p.c. sull'interesse ad agire.
L'interesse ad agire richiede un'utilità personale, concreta e attuale derivante dall'accoglimento della domanda.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere l'esibizione e il deposito dei documenti, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso principale.
Massime di principio
- Il criterio speciale di competenza territoriale fondato sulla sede di servizio del pubblico dipendente si applica alle controversie rientranti nel regime di pubblico impiego non privatizzato e nella giurisdizione amministrativa; al di fuori di tale ambito trovano applicazione i criteri generali dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
- Nel concorso tra il criterio della sede dell'amministrazione emanante e quello degli effetti diretti dell'atto, quest'ultimo prevale quando gli effetti dell'atto sono esclusivamente limitati all'ambito territoriale di una diversa circoscrizione di TAR.
- L'interesse a ricorrere deve essere personale, concreto e attuale; non è sufficiente la prospettazione di pregiudizi eventuali o mediati derivanti da successivi atti amministrativi.
- Una nota interna con cui l'amministrazione controllante comunica a un ente vigilato le criticità emerse da una verifica e lo invita ad adottare iniziative di ripristino della legalità non è immediatamente lesiva e non è autonomamente impugnabile dal soggetto cui le criticità si riferiscono.
- L'invalidità caducante dell'atto successivo ricorre soltanto quando il rapporto di presupposizione-consequenzialità sia immediato, diretto e necessario, e il secondo atto costituisca conseguenza ineluttabile del primo senza ulteriori valutazioni dell'amministrazione. Se l'atto presupposto lascia margini discrezionali all'amministrazione destinataria, gli atti applicativi devono essere autonomamente impugnati.
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