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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19567/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento cautelare d'urgenza promosso da un avvocato contro la società erogatrice di servizi telefonici, al fine di ottenere la riattivazione delle linee fissa e mobile oggetto di un contratto di somministrazione. Il Tribunale aveva inizialmente accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e aveva poi fissato una somma giornaliera ex art. 614-bis c.p.c.; in sede di reclamo, però, il medesimo Tribunale aveva revocato il provvedimento cautelare, ritenendo assente il periculum in mora. L'avversaria decisione era stata poi dichiarata inammissibile in appello dalla Corte territoriale e, successivamente, il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte di cassazione. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di cassazione avrebbe erroneamente supposto che nel precedente ricorso per cassazione non fosse stata censurata la dichiarazione di inammissibilità resa dalla Corte d'appello; secondo il ricorrente, invece, i primi due motivi del precedente ricorso avrebbero investito proprio tale statuizione. La società resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'asserito errore non era un errore di fatto revocatorio, ma si risolveva in una censura di diritto sulla lettura data dalla Corte al precedente ricorso. Inoltre, ha affermato che il ricorrente non aveva colto la reale ratio decidendi dell'ordinanza n. 7692/2024: l'inammissibilità del ricorso per cassazione era stata fondata sull'assenza di impugnabilità con appello del provvedimento cautelare reclamistico, in quanto provvedimento privo di carattere decisorio e non abnorme, adottato in sede cautelare e quindi contestabile solo nel successivo giudizio di merito. Di conseguenza, i motivi rescissori sono rimasti assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre che al pagamento di una somma ex art. 96, primo comma, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come base del provvedimento cautelare d'urgenza originario volto alla riattivazione della linea telefonica

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato per la fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    il reclamo cautelare si conclude con ordinanza non impugnabile, che conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come base del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    invocato quale motivo di revocazione per errore di fatto o falsa supposizione dell'esistenza/inesistenza di un fatto decisivo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato dal ricorrente quale parametro di censura per violazione di legge

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che il ricorso straordinario per cassazione è proponibile solo contro provvedimenti definitivi e decisori

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per giustificare l'inammissibilità del ricorso in presenza di giurisprudenza consolidata contraria

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente per lite temeraria o comunque uso ingiustificato degli strumenti processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'errore revocatorio rilevante ai fini dell'art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una falsa percezione di un fatto non controverso e decisivo; non è configurabile quando la doglianza investe la lettura giuridica della decisione o la sua ratio decidendi.
  • Quando un provvedimento è emesso in sede cautelare, la sua natura strumentale e interinale esclude, di regola, la proponibilità dell'appello; il mezzo di reazione è il reclamo cautelare e, per conseguire una decisione piena e definitiva, il giudizio di merito.
  • L'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare, anche se contenga considerazioni sul merito, conserva natura cautelare e non diventa per ciò solo una sentenza appellabile.
  • Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi idonei al giudicato; non lo è per provvedimenti cautelari o di reclamo cautelare.
  • Chi impugna una decisione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi: se la decisione di inammissibilità è fondata su una diversa e autonoma ragione, la censura che attacca un presupposto solo apparente è inidonea a superare il rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProcedimenti cautelari
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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