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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13427/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza irrevocabile. La revoca era stata disposta perché, entro il quinquennio successivo all’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, era sopravvenuta una condanna a pena detentiva non sospesa per due reati: atti persecutori, con condotta perdurante dal 2020, e lesioni personali commesse il 20 settembre 2020. Il ricorso sosteneva, in sintesi, che la revoca non potesse essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, poiché la precedente condanna era già nota al giudice della cognizione che aveva emesso la seconda sentenza e che, quindi, avrebbe dovuto provvedere lui alla revoca del beneficio. Si deduceva inoltre un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale disposta dal giudice dell'esecuzione, affermando che nei casi di revoca obbligatoria ex art. 168, comma 1, c.p. il relativo provvedimento deve essere adottato dal giudice dell'esecuzione quando sopravviene una condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per cui il beneficio era stato concesso. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che l'ordinanza riportava la cronologia dei provvedimenti e la scansione temporale rilevante ai fini della decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    revoca della sospensione condizionale della pena

    La revoca è obbligatoria quando, nei termini di legge, sopravviene una condanna a pena non sospesa per un delitto successivo a quello per cui era stato concesso il beneficio.

  • art. 163 c.p.

    entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen.

    Il beneficio opera entro il termine temporale previsto dalla legge; la sopravvenienza della condanna rilevante entro tale periodo impone la revoca.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando sopravviene, nei termini di legge, una condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per cui il beneficio era stato concesso.
  • Ai fini della revoca obbligatoria del beneficio, è irrilevante che la causa di revoca fosse già conoscibile o nota al giudice della cognizione che ha pronunciato la successiva condanna: il potere-dovere di provvedere appartiene comunque al giudice dell'esecuzione.
  • Nei casi di revoca di diritto della sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione non esercita una valutazione discrezionale sulla meritevolezza del beneficio, ma applica un effetto legale conseguente alla sopravvenienza della condanna rilevante.
  • La motivazione è sufficiente quando dall'ordinanza emerga in modo chiaro la sequenza temporale delle sentenze e dei fatti rilevanti, se tale cronologia consente di verificare la sussistenza del presupposto della revoca.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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