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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39879/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti di una imputata, ritenuta responsabile, in concorso con altri, di un furto commesso all'interno dello spogliatoio di una palestra. La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità penale, lamentando una asserita erronea valutazione del compendio probatorio; inoltre ha denunciato violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata e alla qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. In sostanza contestava l'attendibilità delle identificazioni fotografiche, il valore dei riscontri investigativi e la configurabilità dell'ipotesi aggravata e del furto in abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione логicamente congrua. Ha valorizzato il convergente riconoscimento fotografico della persona offesa e di una testimone, i tabulati telefonici che collocavano l'utenza dell'imputata a Bologna nel luogo e nel tempo del fatto, e il ritrovamento di un verbale di dissequestro intestato alla ricorrente nei pressi del luogo del delitto. Ha inoltre ritenuto corretta la configurazione dell'aggravante della destrezza, desunta dall'abilità e rapidità dell'azione, e la qualificazione del fatto come furto in abitazione, perché lo spogliatoio della palestra è stato considerato luogo destinato al compimento di atti della sfera privata, assimilabile a privata dimora. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come titolo del concorso di persone nel reato per la contestazione originaria

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato per la qualificazione del fatto come furto in abitazione

  • art. 625 n. 4 c.p.

    richiamato per l'aggravante contestata, ritenuta integrata dalla condotta connotata da destrezza

  • art. 195, comma 7, c.p.p.

    le dichiarazioni della passante non identificata sono state ritenute inutilizzabili

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017

    richiamata per il concetto di destrezza quale abilità e astuzia idonea a eludere la normale vigilanza

  • Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico

    richiamata per i criteri di configurazione della privata dimora ai fini del furto in abitazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua, quando il ricorso non indichi specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • La responsabilità penale può essere sorretta da un quadro indiziario convergente, fondato su riconoscimenti, riscontri oggettivi e dati di contesto, anche se ciascun elemento singolarmente considerato non sia dirimente.
  • Il rinvenimento di un documento intestato all'indagato nei pressi del luogo e del tempo del fatto può costituire forte riscontro della sua riferibilità al delitto, se inserito in un complesso probatorio coerente.
  • La destrezza nel furto ricorre quando l'agente, con abilità e rapidità, elude i sospetti e la normale vigilanza della vittima o dei presenti per sottrarre il bene.
  • Ai fini del furto in abitazione, il concetto di privata dimora comprende anche luoghi destinati allo svolgimento di atti della vita privata, purché vi sia un rapporto apprezzabile e stabile con la persona e non sia libera l'accessibilità ai terzi senza consenso.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

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