Cassazione Civile, Ordinanza n. 26628/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Questore di Como, dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione europea proposta da un cittadino albanese ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007. Il Tribunale di Milano ha respinto l'impugnazione del provvedimento amministrativo e la Corte d'appello di Milano ha confermato tale esito. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico, limitandosi a dare rilievo alla mancata osservanza, da parte del ricorrente, degli adempimenti di cui all'art. 369 c.p.c. nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, con conseguente iscrizione a ruolo avvenuta su iniziativa del Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché il ricorrente non ha depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso gli atti e documenti richiesti dall'art. 369 c.p.c., in particolare il ricorso e la sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dal fatto che il controricorrente abbia notificato il controricorso senza eccepire la violazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l'ordine relativo all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
norma posta a base dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione europea
il mancato deposito nel termine perentorio degli atti e documenti prescritti comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di definizione del giudizio con esito sfavorevole per il ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso e della sentenza impugnata entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
- L'improcedibilità per violazione dell'art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non viene sanata dalla notificazione del controricorso da parte del resistente, anche se questi non sollevi eccezione sul punto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2022 del 09/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →