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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26628/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Questore di Como, dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione europea proposta da un cittadino albanese ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007. Il Tribunale di Milano ha respinto l'impugnazione del provvedimento amministrativo e la Corte d'appello di Milano ha confermato tale esito. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico, limitandosi a dare rilievo alla mancata osservanza, da parte del ricorrente, degli adempimenti di cui all'art. 369 c.p.c. nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, con conseguente iscrizione a ruolo avvenuta su iniziativa del Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché il ricorrente non ha depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso gli atti e documenti richiesti dall'art. 369 c.p.c., in particolare il ricorso e la sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dal fatto che il controricorrente abbia notificato il controricorso senza eccepire la violazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l'ordine relativo all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il mancato deposito del ricorso e della sentenza impugnata entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
  • L'improcedibilità per violazione dell'art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non viene sanata dalla notificazione del controricorso da parte del resistente, anche se questi non sollevi eccezione sul punto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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