Cassazione Civile, Ordinanza n. 25526/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente di riscossione)
La controversia
L'ente di riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro una decisione di primo grado favorevole al contribuente, relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento per IRAP 2006. La CTR aveva ritenuto invalida la costituzione dell'ente perché il difensore era un avvocato del libero foro e, secondo il giudice di merito, l'ente non sarebbe stato legittimato a conferirgli procura. Con l'unico motivo di ricorso, l'ente ha denunciato violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-riscossione, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare necessaria o comunque ostativa la scelta del patrocinio esterno. Il ricorso richiama l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992, del d.l. n. 193/2016, dell'art. 43 r.d. n. 1611/1933 e dell'art. 4-nonies d.l. n. 34/2019, convertito in l. n. 58/2019.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per l'Agenzia delle entrate-riscossione, il ricorso ad avvocati del libero foro è consentito nei casi previsti dalla disciplina applicabile e non richiede, in generale, formalità ulteriori o una delibera specifica, salvo le ipotesi in cui la controversia sia riservata all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda non avvalersene. Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 30008/2019 e la norma di interpretazione autentica sopravvenuta, la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro dedotto per denunciare la violazione processuale relativa alla ritenuta inammissibilità dell'appello per difetto di potere rappresentativo del difensore
artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
richiamati a sostegno della legittimazione dell'ente a farsi difendere nel processo tributario
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016
"Lente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato... Lo stesso ente può altresì avvalersi... di avvocati del libero foro..."
la Corte lo interpreta nel senso che la convenzione è la fonte primaria della difesa dell'ente, ma la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro opera sullo stesso piano, senza formalità ulteriori fuori dalle ipotesi riservate all'Avvocatura dello Stato
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
la delibera motivata è necessaria solo quando la controversia rientri tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda non avvalersene; non è richiesta nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura o quando la controversia non sia riservata
art. 4-nonies, comma 1, d.l. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019
norma di interpretazione autentica che chiarisce ex tunc l'ambito di applicazione dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
menzionato nel richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
richiamati come limiti e coordinate del ricorso ad avvocati del libero foro
Massime di principio
- L'Agenzia delle entrate-riscossione può stare in giudizio mediante avvocati del libero foro quando la disciplina applicabile e gli atti generali interni lo consentano, senza necessità di una specifica delibera o di ulteriori formalità, salvo le ipotesi in cui la controversia sia riservata all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale.
- La necessità della delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 sussiste solo se la lite rientra tra quelle convenzionalmente affidate all'Avvocatura dello Stato e l'ente scelga comunque un diverso patrocinio; non opera, invece, nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura o nelle controversie non riservate.
- Ai fini della validità della costituzione dell'Agenzia in giudizio, la sussistenza del presupposto che legittima il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato o del libero foro può ritenersi implicitamente allegata con la stessa scelta del difensore, senza oneri di specifica prova o produzione documentale.
- Non è configurabile l'inammissibilità dell'impugnazione dell'Agenzia per il solo fatto che la procura sia stata conferita a un avvocato del libero foro, se la scelta del patrocinio è compatibile con la disciplina legale e convenzionale applicabile.
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