Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19221/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Teramo che aveva applicato, ex artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata per il reato di detenzione a fini di spaccio di cocaina. Il fatto contestato consisteva nella detenzione di un panetto di circa 1 kg di cocaina e di nove dosi già confezionate, occultate all’interno di due autovetture, in un episodio avvenuto a Tortoreto il 20 maggio 2024. Nei ricorsi si deducevano vizi di motivazione: da un lato il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., dall’altro la pretesa incongruità del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che tali censure non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento e che, comunque, il provvedimento impugnato escludeva espressamente cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e riteneva congrua la pena concordata, senza che la difesa prospettasse profili di illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre nel caso concreto le doglianze riguardavano vizi motivazionali e la congruità della pena, quindi profili estranei al catalogo normativo. Ha inoltre osservato che il richiamo all’art. 129 c.p.p. era smentito dal contenuto della sentenza impugnata e che non era stata dedotta alcuna illegalità della pena. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), nel cui ambito è stata resa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento soltanto per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalle difese per chiedere il proscioglimento immediato; la Corte rileva che la sentenza impugnata escludeva espressamente la ricorrenza di cause di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti.

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103

    ha introdotto l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che denuncino meri vizi di motivazione o contestino la congruità della pena senza prospettare illegalità della sanzione.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ammissibile se la sentenza impugnata ha già motivatamente escluso la sussistenza di cause evidenti di proscioglimento e il ricorso non indica elementi decisivi contrari.
  • Nel patteggiamento, il sindacato di legittimità sulla pena è limitato alla sua legalità; la mera asserita inadeguatezza o sproporzione del trattamento sanzionatorio non integra motivo di ricorso se la pena concordata rientra nei limiti di legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.