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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19801/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna per furto aggravato in concorso (fatto del 18/02/2016). In cassazione sono stati articolati due motivi; le doglianze sono risultate inammissibili, ma è intervenuta la sopravvenuta estinzione del reato per remissione della querela presentata dalla parte offesa (Tinebra Arianna), regolarmente accettata dagli imputati e registrata in primo grado. Inoltre il d.lgs. n.150/2022 (art.2), entrato in vigore il 30/12/2022, ha reso il reato di furto aggravato procedibile a querela di parte, salvo le ipotesi di cui all'art.624, comma 3, cod. pen., con la conseguenza che la remissione della querela estingue la perseguibilità del reato e impone l'annullamento della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha motivato che, alla luce del nuovo regime di procedibilità del furto aggravato e della remissione di querela ritualmente fatta e accettata, deve essere dichiarata l'estinzione del reato anche se i ricorsi erano inammissibili. Non sono emerse, nella sentenza impugnata, prove evidenti di innocenza tali da impedire l'annullamento per estinzione. Le spese del procedimento sono state poste a carico dei querelati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, art. 2

    ha stabilito che il delitto di furto aggravato è procedibile a querela di parte, salve le ipotesi di cui all'art. 624, comma 3, cod. pen.

    ha modificato il regime di procedibilità rendendo il furto aggravato perseguibile solo su querela della parte offesa, con la conseguenza che la remissione della querela estingue la perseguibilità del reato quando la fattispecie rientra nel nuovo ambito di procedibilità a querela

  • art. 624 cod. pen.

    norma che disciplina il reato di furto; richiamata per indicare la fattispecie sostanziale interessata dalla remissione di querela e dalle modifiche di procedibilità

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    richiamato nel dispositivo della sentenza in relazione alla specifica qualificazione aggravata del reato contestato (indicazione della norma comunque evocata nel testo)

  • art. 152, terzo comma

    interpretato (alla luce della giurisprudenza) nel senso che la remissione della querela può essere rilevata fino alla condanna irrevocabile in senso formale; la remissione paralizza la perseguibilità sino all'evento processuale della condanna definitiva

  • art. 340 cod. proc. pen.

    norma richiamata per stabilire la regola generale sulle spese processuali: in mancanza di deroga pattizia, le spese sono a carico dei querelati

  • Cass. Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino) richiamata

    la remissione della querela, nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto

    giurisprudenza di legittimità che afferma la prevalenza della remissione sulla valutazione di inammissibilità del ricorso e la necessità che il giudice di legittimità rilevi e dichiari l'estinzione quando la remissione è tempestiva e ritualmente accertata

  • Cass. n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini) richiamata

    giurisprudenza predente richiamata come riferimento dottrinale/storico sull'effetto estintivo della remissione della querela

  • Cass. Sez. 5 n. 12773 del 14/02/2023 (non massimata) richiamata

    ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma l'orientamento secondo cui la remissione della querela prevale su cause di inammissibilità e deve essere rilevata dal giudice di legittimità

Massime di principio

  • Se una norma sopravvenuta trasforma un reato da perseguibile d'ufficio a procedibile a querela di parte, una remissione di querela valida estingue la perseguibilità anche se sono già pendenti impugnazioni, salvo il caso di inammissibilità per tardività della remissione.
  • La remissione della querela, quando ritualmente effettuata e accettata dagli imputati, opera in senso estintivo e va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità; essa prevale su questioni di inammissibilità del ricorso se il ricorso è stato tempestivamente proposto.
  • Il giudice di merito o di legittimità deve verificare la presenza e la regolarità della remissione della querela e, se accertata, dichiarare l'estinzione del reato senza necessità di rinvio, quando la remissione incide sulla procedibilità del reato.
  • La remissione della querela paralizza la perseguibilità fino alla condanna irrevocabile: pertanto la sua rilevazione è possibile anche in sede di cassazione, salvo che la remissione stessa sia tardiva.
  • In assenza di patti diversi, le spese processuali derivanti dall'estinzione del reato per remissione della querela sono poste a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.

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