Cassazione Civile, Ordinanza n. 24195/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un libero professionista aveva stipulato una polizza di tutela legale che prevedeva l'indennizzo delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per la tutela dei propri interessi, con esclusione delle spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato. Durante il rapporto assicurativo il professionista fu sottoposto a un procedimento penale per falsità ideologica e truffa; egli denunciò subito il procedimento alla compagnia e, dopo l'archiviazione per insussistenza dei fatti, chiese il rimborso della parcella del difensore. La compagnia rifiutò il pagamento sostenendo che la clausola di esclusione coprisse comunque i procedimenti per reati dolosi e che, in ogni caso, fosse necessaria la prova dell'avvenuto pagamento delle spese. Il giudice di pace accolse la domanda, ma il tribunale in appello la rigettò. Il ricorrente ha quindi proposto tre motivi: 1) erronea esclusione della vessatorietà della clausola di esclusione; 2) violazione delle norme sulla assicurazione contro i danni e sull'interpretazione del contratto, perché la clausola andava riferita ai fatti dolosi effettivamente commessi e non alla mera contestazione penale, con conseguente copertura in caso di archiviazione per insussistenza dei fatti; 3) erronea pretesa della prova del pagamento della parcella, non essendo richiesto dalla polizza il previo esborso dell'assicurato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la clausola di esclusione delle controversie derivanti da fatti dolosi non fosse vessatoria perché delimitava l'oggetto della garanzia e costituiva un patto favorevole all'assicurato rispetto alla disciplina legale dell'art. 1900 c.c. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che la clausola va riferita ai fatti dolosi effettivamente commessi dall'assicurato e non al titolo dell'imputazione penale; poiché nel caso concreto il procedimento era stato archiviato per insussistenza dei fatti, la garanzia non poteva essere esclusa. Ha accolto anche il terzo motivo, affermando che la polizza richiedeva spese "sostenute" ma non necessariamente già pagate dall'assicurato, e che la parcella e la fattura erano sufficienti a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa. La sentenza del tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Teramo in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La clausola che delimita l'oggetto della garanzia assicurativa non è una clausola limitativa della responsabilità ai fini della specifica approvazione scritta.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
La clausola contrattuale va letta in relazione alla disciplina legale dell'assicurazione contro i danni: l'assicuratore non risponde dei sinistri cagionati con dolo, mentre la polizza può derogare favorevolmente al regime legale estendendo la garanzia a fatti colposi anche gravi e mantenendo l'esclusione per i soli fatti dolosi.
Richiamato per la disciplina della responsabilità civile e dei limiti della copertura assicurativa, come parametro interpretativo della clausola di polizza.
La violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle norme sostanziali può essere dedotta in cassazione come error in iudicando.
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto.
Massime di principio
- La clausola di polizza che delimita il rischio assicurato esclusivamente ai fatti non dolosi non è di regola clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., quando specifica l'oggetto della garanzia anziché limitare la responsabilità dell'assicuratore.
- Nell'assicurazione della tutela legale, l'esclusione per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato va riferita al fatto effettivamente commesso e accertato, non alla sola contestazione penale formulata dall'autorità procedente.
- Se il procedimento penale si conclude senza accertamento del fatto doloso imputato all'assicurato, le spese di difesa non possono essere escluse dalla copertura per il solo titolo di reato inizialmente contestato.
- Quando la polizza prevede il rimborso delle spese "sostenute", non è necessario che l'assicurato provi un previo esborso materiale se il sostenimento della spesa risulta comunque documentato, ad esempio mediante parcella e fattura del difensore.
- L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o nei limiti del vizio motivazionale consentito, ma resta sindacabile quando il giudice di merito si discosti dal dato letterale e dalla comune intenzione delle parti.
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