Cassazione Penale, Sentenza n. 08671/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in grado di appello per il reato di calunnia (presunta denuncia falsa nei confronti di Buonocore Elvira riguardo a presunti lavori edilizi abusivi). Lamentava vizi di motivazione sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, violazione di legge e carenza dell'istruttoria sull'elemento soggettivo, nonché motivazione meramente adesiva della Corte d'appello. Denunciava che la denuncia inviata al Sindaco non costituiva necessariamente impulso a procedimento penale e quindi non avrebbe integrato la calunnia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito (doppia conforme) e non ammissibile un sindacato di merito sui fatti e sulle valutazioni probatorie. Ha confermato che la denuncia al Sindaco poteva integrare il reato di calunnia poiché conteneva elementi idonei a far sorgere l'azione penale (non è necessario che si sia effettivamente instaurato un procedimento penale) e ha condiviso la valutazione dell'elemento soggettivo (consapevolezza della falsità). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, a favore della parte civile, di complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Le censure del ricorrente sono state inquadrate alla luce dei motivi di impugnazione previsti; la Corte ha ritenuto che non emergano mancanze argomentative tali da giustificare la cassazione.
Riferito alla valutazione della prova testimoniale e delle dichiarazioni della persona offesa: il giudice di merito ha operato una valutazione congrua e logicamente motivata dell'attendibilità delle dichiarazioni.
Richiamato in relazione alla valutazione complessiva del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto che non si possa sostituire il proprio giudizio a quello del merito.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio dedotto di motivazione meramente adesiva è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello, pur richiamando il primo grado, ha dato un percorso argomentativo complessivo idoneo a spiegare il convincimento.
art. 111 Cost.
Richiamato nelle doglianze sulla corretta amministrazione della giustizia; la Cassazione ha ritenuto che il diritto a un processo conforme alla legge non sia stato violato dalle valutazioni di merito.
La Corte ha confermato che il reato di calunnia si realizza quando la falsa incolpazione contiene elementi tali da rendere ragionevolmente ipotizzabile l'esercizio dell'azione penale verso una persona identificabile; non è necessario che si sia poi instaurato un procedimento penale.
Massime di principio
- La segnalazione di un illecito a un'autorità (anche amministrativa, come il Sindaco) può integrare il reato di calunnia se la falsa imputazione contiene elementi idonei a far sorgere l'azione penale nei confronti di una persona individuabile.
- La mancata instaurazione di un procedimento penale non esclude la calunnia: rileva l'idoneità intrinseca della falsa incolpazione a determinare l'azione penale o investigativa.
- Le valutazioni probatorie dei giudici di merito, soprattutto se conformi tra primo e secondo grado (c.d. "doppia conforme"), sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti; la Corte di legittimità non può rivedere i fatti con autonomo apprezzamento.
- Per contestare validamente una condanna per calunnia è necessario dimostrare errori logico-argomentativi o carenze istruttorie concrete nella motivazione, non semplice dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti.
- La qualifica professionale e le modalità concrete della condotta (es. precisione delle segnalazioni, elementi descritti) possono concorrere a dimostrare il dolo specifico (consapevolezza della falsità) richiesto per la calunnia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08736/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08750/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08762/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08769/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08771/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08639/2026 del 05/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →