Cassazione Penale, Ordinanza n. 21782/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio, contestando: (1) la qualificazione giuridica del reato presupposto, sostenendo che non sarebbe stato correttamente accertato o qualificato; (2) la conseguente configurabilità del riciclaggio; (3) l'elemento soggettivo, in particolare il dolo, chiedendo una diversa lettura delle risultanze probatorie e dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché, per i reati che presuppongono la consumazione di un altro reato, non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto, essendo sufficiente che la provenienza delittuosa del bene sia desumibile da prove logiche. Ha inoltre escluso che la doglianza sul dolo potesse essere rivalutata in sede di legittimità, poiché diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, senza indicare specifici travisamenti decisivi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato implicitamente la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per riciclaggio, ritenendo infondati i motivi sulla qualificazione del reato presupposto e inammissibile la censura sull'elemento soggettivo, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di riciclaggio è configurabile quando il denaro o altro bene abbia provenienza delittuosa, provenienza che può essere accertata anche in via logica senza necessità di una previa sentenza sul reato presupposto.
La diversa qualificazione del delitto presupposto come truffa è stata ritenuta irrilevante ai fini della responsabilità per riciclaggio.
Anche la qualificazione del delitto presupposto come frode informatica è stata considerata irrilevante ai fini della sussistenza del riciclaggio.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei reati di riciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia stato oggetto di accertamento giudiziale definitivo: è sufficiente che la provenienza delittuosa del bene emerga da elementi probatori anche logici e indiziari valutati dal giudice di merito.
- La correttezza della qualificazione giuridica del reato presupposto non incide, di regola, sulla configurabilità del riciclaggio quando sia comunque accertata la derivazione del bene da un fatto di provenienza illecita.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile quando mira soltanto a contestare la lettura delle prove operata dal giudice di merito senza evidenziare manifeste illogicità o travisamenti decisivi.
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