Cassazione Civile, Ordinanza n. 17040/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva lavorato dapprima alle dipendenze della disciolta Cassa per il Mezzogiorno e poi, a seguito del trasferimento del personale e del successivo inquadramento nella Regione Campania, aveva cessato il rapporto di lavoro con quest'ultima. Alla cessazione aveva ricevuto il trattamento di fine servizio calcolato solo sul periodo svolto presso la Regione Campania, mentre per il periodo precedente presso la Cassa per il Mezzogiorno aveva percepito una somma da INA Assitalia in forza di polizze assicurative. Sosteneva che anche l'anzianità maturata presso la Cassa dovesse essere computata ai fini del TFS dovuto dalla Regione, con conseguente condanna al pagamento della differenza residua. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione della l.r. Campania n. 18 del 1981, come modificata dalla l.r. n. 15 del 1986, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso l'applicazione della disciplina regionale sul trattamento previdenziale del personale proveniente da enti soppressi sulla base di una ricostruzione fattuale e normativa errata, valorizzando indebitamente il pagamento della polizza assicurativa e non l'anzianità di servizio. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la decisione non rendesse percepibile la ratio decidendi e si fondasse su una lettura meramente fattuale e non corretta della documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché diretto a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti in appello e comunque non confrontato con la ricostruzione normativa adottata dalla Corte territoriale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era articolata e tutt'altro che apparente, e che le ulteriori censure miravano solo a una rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nulla sulle spese per essere la Regione rimasta intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di percepire la ratio decidendi; non quando la parte contesti una motivazione non condivisa o chieda una diversa lettura delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca la motivazione in senso sostanziale o se la motivazione è meramente apparente; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta esistente e sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5
La disciplina del Fondo per l'indennità agli impiegati e l'esonero del datore di lavoro dal versamento al Fondo in presenza di polizze di assicurazione o capitalizzazione sono stati richiamati come base della decisione di merito.
l. n. 1251/1942
Norma di conversione del r.d.l. n. 5 del 1942, richiamata per la disciplina del Fondo e della relativa gestione speciale.
La soppressione del Fondo e la devoluzione delle disponibilità ai datori di lavoro sono state richiamate per escludere la restituzione di accantonamenti mai effettuati.
l.r. Campania 17 marzo 1981 n. 18
Invocata dal ricorrente come disciplina di omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale proveniente da enti soppressi; la Corte ha escluso che potesse applicarsi in assenza del presupposto del versamento degli accantonamenti alla Regione.
l.r. Campania n. 15 del 1986
Richiamata come testo modificativo della disciplina regionale sul trattamento previdenziale del personale proveniente da enti soppressi.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre quando la decisione contenga una motivazione articolata, ancorché non condivisa dalla parte.
- Le doglianze che non si confrontano con la ricostruzione normativa posta a fondamento della decisione impugnata sono inammissibili perché non attaccano effettivamente la ratio decidendi.
- La contestazione dell'accertamento circa documenti e circostanze fattuali è preclusa in cassazione, salvo i limiti consentiti dal sindacato sul vizio di motivazione nei ristretti termini oggi ammessi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato secondo la disciplina processuale applicabile.
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