Cassazione Civile, Ordinanza n. 08656/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’accoglimento, nei giudizi di merito, della domanda di una lavoratrice agricola volta a ottenere l’accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro come bracciante agricola per gli anni 2008-2010, con conseguente reiscrizione nei relativi elenchi nominativi e aggiornamento dell’estratto contributivo. L’ente previdenziale aveva contestato la domanda eccependo la decadenza dell’azione, sostenendo di aver comunicato il provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative mediante pubblicazione telematica sul proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011. La Corte d’appello aveva però ritenuto non valida, per giornate anteriori al 2011, la notificazione effettuata con tale modalità, escludendo così la decadenza. Con il ricorso per cassazione l’ente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, D.L. n. 98 del 2011 e dell’art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 conv. in L. n. 83 del 1970, sostenendo che la pubblicazione telematica del disconoscimento era idonea a far decorrere il termine decadenziale e che, essendo il provvedimento pubblicato il 14 giugno 2013 e il ricorso introduttivo depositato solo il 1 dicembre 2014, l’azione doveva ritenersi tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l’idoneità della notifica mediante pubblicazione telematica del disconoscimento delle giornate lavorative anteriori al 2011. La Corte ha richiamato il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative tramite pubblicazione sul sito INPS, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del D.L. n. 98 del 2011, può riguardare anche giornate relative a elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi a tale principio e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge a base del ricorso per cassazione.
art. 38, commi 6 e 7, D.L. n. 98 del 2011
La pubblicazione telematica del provvedimento di disconoscimento sul sito INPS è ritenuta idonea a integrare la notificazione al lavoratore; tale modalità può operare anche per giornate lavorative riferite a periodi anteriori all’entrata in vigore della norma.
Legge di conversione del D.L. n. 98 del 2011 richiamata quale fonte del regime di pubblicazione telematica del disconoscimento.
art. 22 del D.L. n. 7 del 1970
Norma richiamata dall’ente per sostenere la maturazione della decadenza dell’azione proposta dalla lavoratrice.
Legge di conversione del D.L. n. 7 del 1970 richiamata nel ricorso ai fini del regime decadenziale.
È richiamato per la regolazione del giudizio di rinvio e delle spese di legittimità.
Massime di principio
- La notificazione del disconoscimento delle giornate lavorative tramite pubblicazione telematica sul sito dell’INPS, prevista dall’art. 38, comma 7, del D.L. n. 98 del 2011, è idonea a far decorrere il termine decadenziale anche quando le giornate contestate si riferiscano a annualità anteriori all’entrata in vigore della norma.
- In tema di disconoscimento di giornate di occupazione agricola, la verifica della tempestività dell’azione deve essere effettuata considerando la validità della pubblicazione telematica quale forma di notificazione del provvedimento dell’ente previdenziale.
- Se il giudice di merito esclude l’operatività della notificazione telematica in ragione della sola anteriorità delle giornate contestate rispetto all’entrata in vigore della disciplina, la decisione si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalla Cassazione e va cassata con rinvio.
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