Cassazione Civile, Ordinanza n. 19295/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
Nel giudizio di merito la domanda riguardava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in particolare, la conferma o meno di un assegno divorzile di 200 euro mensili riconosciuto in favore dell'ex coniuge dal Tribunale e confermato in appello. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: 1) nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la decisione di secondo grado si fosse limitata ad aderire acriticamente alla sentenza di primo grado senza esaminare i motivi di gravame; 2) violazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che non fosse stato accertato in modo rigoroso il requisito dell'autosufficienza economica dell'avente diritto, il contributo da lei dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, nonché l'eventuale sacrificio delle aspettative personali e professionali; 3) omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nel sacrificio delle aspettative professionali della resistente. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato le censure, richiamato i parametri giurisprudenziali, valorizzato il divario reddituale-patrimoniale tra i coniugi e motivato il riconoscimento dell'assegno in funzione prevalentemente assistenziale, ritenendolo necessario per garantire alla resistente un'esistenza dignitosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente, poiché la Corte territoriale aveva indicato i motivi di gravame, richiamato la decisione di primo grado e spiegato le ragioni della conferma. Ha giudicato infondato anche il motivo sulla violazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente considerato il reddito della beneficiaria, le spese fisse gravanti su di lei, il divario economico tra le parti e il contributo prestato alla vita familiare. Infine ha escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, rilevando che il preteso sacrificio delle aspettative professionali non integrava un fatto storico decisivo censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., e che comunque l'assegno era stato riconosciuto in chiave assistenziale, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite del 2018. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se del tutto apparente o se la Corte d'appello si limiti ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza esaminare le censure; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la nullità della sentenza, ma non ricorre quando la motivazione, letta unitariamente, consente di ricostruire il percorso argomentativo.
art. 5, comma 6, L. n. 898/1970
Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede la valutazione dei criteri legali e, nel caso concreto, è stato ritenuto giustificato in funzione assistenziale in ragione dello squilibrio economico tra gli ex coniugi.
Non è ravvisabile omessa pronuncia quando il giudice d'appello affronta sostanzialmente i punti devoluti, anche se non li tratta con la stessa estensione auspicata dalla parte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è escluso quando la decisione di merito applica correttamente i criteri giurisprudenziali in materia di assegno divorzile.
Il motivo è inammissibile o infondato se tende a sollecitare una nuova valutazione del merito o denuncia circostanze che non integrano un fatto storico decisivo omesso dal giudice.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se il giudice di secondo grado indica, anche sinteticamente, le ragioni della conferma e la lettura coordinata delle due decisioni consente di ricostruire un percorso argomentativo completo e coerente.
- In tema di assegno divorzile, la verifica giudiziale deve considerare lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi e può fondare il riconoscimento dell'assegno, in funzione assistenziale, quando esso sia necessario a garantire al beneficiario un'esistenza dignitosa.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e non può essere usato per contestare la diversa valutazione delle risultanze istruttorie o l'apprezzamento di elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Quando l'assegno divorzile è riconosciuto con funzione prevalentemente assistenziale, non è indispensabile che la decisione si soffermi diffusamente sul sacrificio delle aspettative professionali del richiedente, se tale profilo non è decisivo ai fini della concreta statuizione adottata.
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