Cassazione Civile, Ordinanza n. 28057/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRPEF 2007 nei confronti di due contribuenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti; in appello la CTR Molise aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo non applicabile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale, perché ciò avrebbe integrato una presunzione di secondo grado vietata. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la decisione della CTR per contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità: secondo l'Ufficio, la presunzione è invece ammissibile e, una volta operante, grava sui soci l'onere di provare che i maggiori utili non sono stati distribuiti, oppure che sono stati accantonati o reinvestiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo del ricorso. Ha riaffermato il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; il fatto noto posto a base della presunzione non è l'esistenza dei maggiori redditi accertati induttivamente in capo alla società, ma la ristrettezza dell'assetto societario, che implica vincoli di solidarietà e reciproco controllo tra i soci. Conseguentemente, spettava ai contribuenti dimostrare l'inesistenza dei ricavi o la loro mancata distribuzione perché accantonati o reinvestiti. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc
richiamato come base del rito camerale non partecipato del giudizio di cassazione
evocato indirettamente dalla distribuzione dell'onere della prova: una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, spetta ai soci dimostrare la sua inoperatività
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
- La presunzione non costituisce una vietata presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e non l'accertamento induttivo dei maggiori redditi societari.
- In presenza di tale presunzione, l'onere di provare che i maggiori utili non sono stati distribuiti, oppure che sono stati accantonati o reinvestiti, grava sui soci.
- La mancata applicazione della presunzione incide sull'accertamento dei fatti di causa e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conformemente al principio di diritto.
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