Cassazione Penale, Ordinanza n. 03110/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non deducibili in sede di legittimità perché non confrontate specificamente con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva già risposto in modo congruo e logico alle medesime questioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza. I motivi di ricorso erano due: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale; 2) vizio di motivazione sulla ricorrenza dell'aggravante dell'orario notturno prevista dal codice della strada. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già formulate contro la decisione di primo grado, senza una critica argomentata al provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione incriminatrice e di aggravamento richiamata per la condanna per guida in stato di ebbrezza, inclusa l'aggravante dell'orario notturno.
Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.
Richiamato quale norma che prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi non rispettano i requisiti di specificità e deduzione.
art. 186, comma 2-sexies cod. strada
Richiamato per l'aggravante della commissione del reato in orario notturno.
art. 186, comma 2-bis cod. strada
Parte della disciplina applicata al fatto contestato in tema di guida in stato di ebbrezza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello non integra una critica argomentata e determina inammissibilità.
- È inammissibile il ricorso che si limita a denunciare in termini generici una pretesa illogicità o carenza motivazionale, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso rispetto alla decisione di secondo grado.
- La funzione dell'impugnazione non è quella di reiterare pedissequamente le doglianze già respinte, ma di contestare il decisum del giudice del gravame con argomenti nuovi o comunque specificamente calibrati sulla motivazione resa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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