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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02090/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Un imprenditore, poi dichiarato fallito, aveva venduto un immobile alla sorella e al cognato per un prezzo dichiarato di 110 mila euro. La curatela fallimentare aveva agito per far dichiarare in via principale la simulazione della vendita e, in subordine, la revocatoria dell'atto, assumendo che l'alienazione avesse sottratto il bene alla garanzia patrimoniale dei creditori. In appello la vendita era stata ritenuta effettiva ma revocabile, perché il bene, di valore superiore, sarebbe stato ceduto a un prezzo sensibilmente inferiore e non vi sarebbe stata prova del pagamento della differenza, prova che la Corte territoriale aveva escluso di poter desumere dagli atti del processo penale depositati irritualmente. I ricorrenti hanno articolato sette motivi: i primi quattro contro il mancato utilizzo della sentenza penale e degli atti del relativo procedimento, deducendo violazione delle norme sul deposito dei documenti, del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il quinto contro il rigetto della prova testimoniale sul pagamento del prezzo, ritenuta incompatibile con il contenuto dell'atto pubblico immobiliare; il sesto contro la mancata ammissione della prova testimoniale; il settimo contro l'affermazione che la vendita a prezzo inferiore avesse arrecato pregiudizio ai creditori ai fini dell'art. 2901 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, anche a volerli accogliere, non sarebbero stati idonei a scalfire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la prova testimoniale non può essere usata per provare un pagamento contrario a quanto risulta dall'atto pubblico in materia immobiliare, e comunque restava non censurata l'ulteriore ratio della non attendibilità del teste; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché investiva una valutazione di merito sulla rilevanza della prova e perché mirava ancora a provare un fatto non dimostrabile con tale mezzo; ha ritenuto infondato il settimo motivo, osservando che non era specificamente censurata la ratio sul pregiudizio ai creditori e che i giudici di merito avevano accertato, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, l'alterazione della consistenza patrimoniale e la maggiore difficoltà di soddisfazione del credito. Spese compensate per l'esito alterno dei gradi di merito. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 126 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 87 disp. att. c.p.c. per contestare il deposito cartaceo degli atti del processo penale; la Corte non ne ha desunto una causa di inammissibilità decisiva per la definizione della controversia.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato sulla ritualità del deposito documentale; la Corte ha ritenuto che l'eventuale irregolarità non fosse decisiva rispetto alle altre rationes decidendi.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere che l'utilizzabilità degli atti del processo penale sarebbe stata coperta da giudicato interno; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse cassabile per tale profilo, poiché le questioni erano comunque rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito di documenti formatisi successivamente all'introduzione del giudizio; la censura è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato sul deposito tempestivo dei documenti; la Corte ha ritenuto la censura priva di incidenza decisiva.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare il mancato uso della prova testimoniale e delle presunzioni; la Corte ha escluso che tali norme consentissero di provare con testimoni un pagamento contrario al contenuto dell'atto pubblico.

  • artt. 244 e ss. c.p.c.

    Richiamati a sostegno della richiesta di prova testimoniale; la Corte ha ribadito che l'ammissione della prova è rimessa al giudice di merito e che, nel caso, la prova era comunque inconferente.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato in tema di limiti alla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque incompatibile con la prova di un fatto diverso da quello risultante dall'atto.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato per la revocatoria ordinaria; la Corte ha confermato che la vendita a prezzo inferiore e la conseguente alterazione della consistenza patrimoniale possono integrare pregiudizio per i creditori.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma inserita nel sistema del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inidoneo quando colpisce solo una delle rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, lasciandone intatta almeno un'altra autonoma e sufficiente a sorreggerla.
  • La prova testimoniale non può essere utilizzata per dimostrare un pagamento che contraddica il contenuto di un atto pubblico in materia immobiliare; può eventualmente riguardare modalità diverse di adempimento, ma non un prezzo diverso da quello documentalmente dichiarato.
  • La deduzione di preclusioni o irregolarità nel deposito di documenti è inutile se la decisione di merito si fonda anche su autonome valutazioni probatorie e di attendibilità non specificamente censurate.
  • In tema di revocatoria ordinaria, il pregiudizio per i creditori può consistere anche nell'alterazione della consistenza patrimoniale del debitore derivante da un trasferimento a prezzo inferiore, quando ciò renda più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito.
  • La valutazione di rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non specificamente viziata.
  • Quando la sentenza impugnata fonda il proprio accertamento su più argomenti autonomi, il ricorrente deve censurarli tutti in modo specifico; la mancata critica di una sola ratio rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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