Cassazione Penale, Sentenza n. 02206/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rotella ha impugnato il rifiuto del Tribunale di Sorveglianza a concedere l'affidamento in prova ai servizi sociali, denunciando la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale aveva motivato il rigetto sostenendo che vi fosse una pendenza collegata al delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), rendendo ostativa la misura. Il ricorrente ha invece mostrato che l'istanza riguardava una condanna differente (art. 390 c.p. per danneggiamento), che le condanne erano state inserite in un provvedimento di cumulo ma che le pene relative al delitto associativo e ad altro erano già state espiate con scarcerazione (26/07/2024), sicché il reato ostativo non doveva impedire la concessione dell'affidamento relativo al reato non ostativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, pur essendo il cumulo esecutivo un'unità, è possibile "sciogliere" il cumulo ai fini della valutazione di un beneficio quando ciò consente di separare reati ostativi da reati non ostativi e il reato ostativo è già stato effettivamente espiato. Il Tribunale di Sorveglianza è stato ritenuto in errore per aver considerato il reato associativo ancora rilevante nell'ordine esecutivo e per averlo usato come motivo di rigetto. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rimessa al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Riferimento normativo sull'affidamento in prova e sui requisiti per i benefici penitenziari; il ricorso deduceva la sua errata applicazione da parte del Tribunale, mentre la Corte ha richiamato la necessità di valutare la specifica condanna e lo stato di esecuzione per applicare correttamente la norma.
Articolo relativo all'associazione di tipo mafioso, considerato ostativo ai benefici penitenziari se rilevante nell'esecuzione; la Corte ha precisato che tale ostatività opera solo se il relativo periodo di pena non è già stato espiato e se la condanna rimane pertinente al rapporto esecutivo oggetto della domanda.
Delitto (danneggiamento) per il quale il ricorrente aveva chiesto l'affidamento; è un reato non ostativo che, se i requisiti sono soddisfatti, può rendere ammissibile l'affidamento in prova.
codice di procedura penale, art. 663
Norma sul cumulo/unificazione delle pene; la Corte ha richiamato che, benché il cumulo determini un unico rapporto esecutivo, è consentito operare uno "scioglimento" del cumulo in corso di esecuzione ai fini di valutare la concedibilità di benefici quando vi siano reati ostativi e non ostativi e la parte ostativa sia stata già espiata.
ordinamento penitenziario, art. 4-bis, comma 1
Individua categorie di reati che possono apparire ostative alla concessione di alcuni benefici; la Corte ha richiamato che l'operatività dell'ostatività va valutata concretamente in relazione allo stato di esecuzione delle singole condanne e non può essere automaticamente estesa a tutto il cumulo se la parte ostativa è già stata scontata.
Massime di principio
- La verifica dell'ammissibilità di benefici penitenziari richiede l'analisi del titolo di reato specifico per il quale si chiede il beneficio, non una valutazione automatica basata sul solo provvedimento di cumulo.
- Quando il cumulo comprende reati ostativi (es. art. 416-bis) e reati non ostativi, il cumulo può essere "sciolto" ai fini della valutazione del beneficio se la pena relativa al reato ostativo è già stata effettivamente espiata.
- Il giudice dell'esecuzione deve accertare concretamente lo stato di esecuzione (date di espiato, provvedimenti esecutivi, scarcerazioni) e non basarsi su presunzioni o indicazioni errate circa la persistenza di pendenze penali.
- Segnalazioni favorevoli di UEPE e assistenti sociali, assenza di frequentazioni con pregiudicati, attività lavorativa e condotta collaborativa sono elementi di fatto rilevanti e vanno valutati nel complesso prima di rifiutare un beneficio.
- Errori di fatto o di qualificazione delle condanne (ad es. ritenere ancora pendente o non espiata una condanna ostativa) possono portare all'annullamento dell'atto e al rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi è utile documentare in modo chiaro le date di esecuzione delle pene, i provvedimenti esecutivi, e le relazioni dei servizi sociali per dimostrare che l'eventuale reato ostativo non impedisce la concessione del beneficio.
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