Cassazione Civile, Ordinanza n. 09525/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
Alcune società avevano impugnato avvisi di accertamento doganale e i correlati atti sanzionatori con cui l’Ufficio aveva rideterminato il valore in dogana di giocattoli importati da fabbricanti extracomunitari, aggiungendo al prezzo dichiarato royalties corrisposte ai licenzianti titolari dei marchi, ritenute imponibili come corrispettivi/diritti di licenza ai sensi della disciplina doganale europea. La controversia, dopo un primo accoglimento in CTP, era stata decisa in appello a favore dell’Agenzia, sulla base del rilievo che la stessa società, da novembre 2011, aveva iniziato a includere nel valore doganale i diritti di licenza per i marchi Abarth e Walt Disney, adottando il medesimo criterio di calcolo dell’Ufficio. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse affrontato le censure sulla mancanza, nei contratti di licenza, di un controllo di diritto o di fatto dei licenzianti sui produttori extracomunitari, requisito necessario per considerare le royalties condizione di vendita; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato ancora nella asserita mancanza di un rapporto di controllo fra licenzianti e produttori; 3) nullità per omessa pronuncia, perché la CTR non si era espressa sulle eccezioni riproposte in appello relative alla pretesa duplicazione d’imposta IVA sulle royalties già autofatturate e all’illegittima applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale e che il secondo motivo prospettasse in realtà una rivalutazione delle prove o delle difese, non un omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando un’omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla duplicazione di imposta IVA e alla illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992
diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare
i corrispettivi e i diritti di licenza vanno aggiunti al valore di transazione quando ricorrano le condizioni previste dalla disciplina doganale e il pagamento costituisca condizione della vendita.
art. 157, paragrafo 2, Reg. CEE n. 2454/1993
si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e costituisce una condizione di vendita delle merci in causa
l’aggiunta delle royalties al valore doganale è subordinata a condizioni cumulative, tra cui il collegamento alle merci e la natura condizionante del pagamento.
art. 159, Reg. CEE n. 2454/1993
soltanto se [...] le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica [...] e l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore
nei casi di royalties su marchio, il pagamento incide sul valore doganale se il marchio è apposto sui beni e l’acquirente non è libero di rifornirsi altrove.
art. 160, Reg. CEE n. 2454/1993
le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento
quando il pagamento è dovuto a un terzo, la condizione di vendita sussiste solo se il venditore o un soggetto a lui legato impone o richiede il pagamento.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il mezzo per denunciare nullità processuali, tra cui motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di argomentazioni difensive o la rivalutazione del materiale probatorio.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare la soglia minima di intelligibilità, altrimenti la sentenza è nulla.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l’omissione integra vizio di omessa pronuncia.
Massime di principio
- In materia doganale, le royalties si aggiungono al valore in dogana solo se il pagamento riguarda le merci importate e costituisce una condizione della vendita; nei casi di marchi, occorre verificare anche il rapporto tra licenziante, produttore e acquirente secondo gli indici di controllo elaborati dalla giurisprudenza unionale.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente in forma grafica, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica può comunque essere sufficiente se rende percepibile la ratio della decisione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o la mancata considerazione di difese e argomentazioni.
- Sussiste omessa pronuncia quando il giudice non decide su un’eccezione o domanda autonoma ritualmente proposta e rilevante ai fini del giudizio; il vizio comporta cassazione limitatamente al punto non esaminato.
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