Cassazione Penale, Ordinanza n. 33096/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la condanna con riduzione della pena concordata. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto vizio di motivazione sulla applicazione della continuazione tra i fatti e sulla mancata esclusione della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. La Corte rileva però che tali questioni erano già state rinunciate in appello in funzione del concordato sulla pena, e quindi non possono essere riproposte in sede di legittimità. Inoltre è stata proposta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. in relazione alla decisione senza formalità dei ricorsi avverso sentenze ex art. 599-bis c.p.p., ritenuta manifestamente infondata per difetto di adeguata specificazione e per la discrezionalità legislativa nella semplificazione del rito nei casi di manifesta inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano precluse dalla precedente rinuncia ai motivi di appello intervenuta nell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e perché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena in appello comporta rinuncia agli altri motivi di impugnazione e produce un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di cassazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La dedotta esclusione della fattispecie lieve è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché coperta dalla rinuncia ai motivi di appello.
La previsione della decisione senza formalità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. è considerata espressione della discrezionalità legislativa e non è stata ritenuta incostituzionale.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione in appello è definita con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e la parte rinuncia agli altri motivi, tale rinuncia preclude la riproposizione delle medesime questioni in cassazione.
- Il potere dispositivo delle parti nel concordato sulla pena limita non solo il thema decidendum del giudice di secondo grado, ma anche l'ammissibilità del successivo ricorso per cassazione sulle questioni rinunciate.
- La decisione dei ricorsi contro sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p. può essere disciplinata dal legislatore con forme semplificate, entro i limiti della ragionevolezza e della discrezionalità legislativa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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