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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35084/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da più contratti di locazione finanziaria stipulati tra una società di leasing e una società utilizzatrice. La società utilizzatrice aveva agito in giudizio deducendo l’assenza del piano di ammortamento, l’indeterminatezza del tasso di leasing, la nullità della clausola di indicizzazione/floor e l’usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori. In appello aveva chiesto la declaratoria di nullità dei contratti o di alcune clausole, la rideterminazione degli interessi e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente corrisposte. La Corte d’appello aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando la nullità di alcune clausole/modifiche contrattuali per indeterminatezza del contenuto e condannando la società di leasing alla restituzione di una somma. La società di leasing ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 101, comma 2, 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la censura sull’indeterminatezza della clausola di indicizzazione per mancanza della tabella esemplificativa fosse nuova e quindi inammissibile in appello; 2) violazione dell’art. 1346 c.c., della L. n. 154/1992 e della normativa/provvedimenti Banca d’Italia, deducendo che la clausola di indicizzazione fosse in realtà determinata o comunque determinabile; 3) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. e dell’art. 117 TUB, contestando che l’eventuale indeterminatezza della clausola di indicizzazione potesse travolgere anche la clausola di determinazione del canone e sostenendo che, al più, avrebbero potuto cadere gli accrediti e addebiti collegati alla sola indicizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che la nullità può essere rilevata d’ufficio anche in appello o in cassazione, ma soltanto se i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, che la domanda di nullità per indeterminatezza era già stata proposta in primo grado e che la mancanza della tabella impediva la determinazione definitiva dei canoni. La Suprema Corte ha anche osservato che il ricorso mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Ha infine rilevato che, secondo giurisprudenza consolidata, l’indeterminatezza di una clausola può riflettersi su un’altra ad essa funzionalmente collegata quando le parti mirino a un risultato economico unitario; inoltre la ricorrente non aveva adeguatamente censurato l’interpretazione contrattuale svolta dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La censura sull’introduzione di una nuova questione va coordinata con il contraddittorio e con le tempestive allegazioni dei fatti costitutivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa un vizio decisorio, ritenendo la questione già ritualmente allegata.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono introdursi nuove domande o eccezioni fondate su fatti non tempestivamente allegati; qui la Corte d’appello ha escluso la novità della censura.

  • art. 1346 c.c.

    Il contenuto del contratto deve essere determinato o determinabile; la mancanza del meccanismo di adeguamento dei canoni ha reso indeterminabile la clausola, secondo l’accertamento di merito confermato.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità consegue alla indeterminatezza del contenuto negoziale e può colpire la clausola o il contratto secondo il vincolo funzionale tra le pattuizioni.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità di una clausola può estendersi ad altra clausola collegata funzionalmente quando il risultato economico perseguito è unitario.

  • L. n. 154/1992, art. 19

    L’obbligo di indicazione del TAEG è stato ritenuto non applicabile al caso concreto, perché riferito ai contratti conclusi con consumatori.

  • art. 117, comma 7, TUB

    In presenza di nullità della clausola sugli interessi, la Corte d’appello ha applicato la rideterminazione secondo il criterio sostitutivo previsto dalla norma, e la Cassazione non ha trovato errori di diritto su questo punto.

  • art. 117, comma 8, TUB

    La Corte richiama il ruolo della Banca d’Italia nell’attuazione delle disposizioni sulla trasparenza, rilevando che non era stata prevista l’applicazione del TAEG ai leasing.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio anche nei successivi gradi di giudizio, ma solo se i fatti costitutivi della nullità risultano tempestivamente allegati nel processo.
  • L’indeterminatezza di una clausola contrattuale può comportare l’indeterminabilità anche di un’altra clausola ad essa funzionalmente collegata, quando le parti abbiano inteso realizzare un unico risultato economico.
  • Per dedurre utilmente la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto è necessario censurare specificamente i criteri legali di ermeneutica e non limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • Se una clausola nulla incide solo sul meccanismo di adeguamento o di calcolo del corrispettivo, il giudice deve verificare se la nullità si estenda all’intera pattuizione economica oppure resti circoscritta alla sola parte colpita, secondo il vincolo funzionale e la disciplina sostitutiva applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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