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Sentenza

Sentenza n. 1528/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 375/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 375/2025 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 375/2025 del Tribunale di Rimini. Il decreto era munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., emanato il 30 ottobre 2025, ed era stato notificato al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero, rimasto non costituito, non aveva dato esecuzione al titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a un decreto ingiuntivo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni del titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, incluse le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, per provvedere entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione individua il rito e il potere del giudice amministrativo di dare attuazione al titolo esecutivo azionato in ottemperanza.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 30/10/2025.

    Il decreto ingiuntivo, munito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., costituisce il titolo esecutivo la cui attuazione può essere richiesta in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà, tenendo conto delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inadempimento all'ordine di esecuzione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata e nel termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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