Cassazione Penale, Sentenza n. 19603/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali per la valutazione della credibilita' della persona offesa Iavazzo Vittoria e la responsabilita' per il reato di lesioni (capo B), con censura circa contraddittorieta' e incongruenze nelle dichiarazioni della teste; 2) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in ordine alla responsabilita' per incendio/danneggiamento (capo A), lamentando che la condanna si fonderebbe su mere congetture e su dichiarazioni incerte della teste; 3) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuita' del fatto), con doglianza sulla mancata applicazione dell'esimente per tenuita' in relazione alla presunta modesta gravita' delle lesioni e all'assenza di rischio reale; 4) errata applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e carenza motivazionale circa l'applicazione della recidiva, denunciando un automatismo nell'uso dei precedenti penali senza adeguata correlazione con il reato in esame.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero generiche e riproducessero argomentazioni gia' valutate e adeguatamente confutate dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva motivato compiutamente la valutazione della credibilita' della teste, ricondotto le apparenti contraddizioni alla scarsa istruzione e alla modalita' espositiva della teste, e valorizzato riscontri oggettivi (referto medico, cartella clinica, verbale di sequestro dell'autovettura, documentazione fotografica, testimonianza della sorella della persona offesa). La Corte ha inoltre motivato correttamente il rigetto dell'esimente della tenuita' in ragione della gravita', dell'aggressivita' e dell'escalation culminata con l'azione incendiaria in prossimita' di abitazioni civili. Quanto alla recidiva, i giudici di merito hanno dato conto dei numerosi precedenti penali dell'imputato e della loro rilevanza nella valutazione della continuita' e della pericolosita' sociale. Conseguentemente la Corte di cassazione ha confermato l'inammissibilita' del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicazione della partecipazione a reato concorsuale; la Corte territoriale ha ritenuto accertata la partecipazione dell'imputato all'azione delittuosa
reato relativo a incendio/danneggiamento: la condanna e' stata ritenuta supportata da riscontri (sequestro veicolo, foto) e dalla percezione della teste
art. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 582 cod. pen.
articolazione della responsabilita' per concorso di persone nel reato di lesioni: la Corte ha confermato la responsabilita' in concorso sulla base della testimonianza e dei riscontri medici
invocato dal ricorrente nelle censure
norma sulla valutazione della prova testimoniale: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato la credibilita' della teste, motivando e rispondendo alle contestazioni sulle presunte contraddizioni
invocato dal ricorrente per la tenuita' del fatto
norma sull'esimente della tenuita': la Corte d'appello ha escluso la tenuita' per la gravita' dell'azione concorsuale e l'escalation di violenza, decisione ritenuta corretta e insindacabile in sede di legittimita'
invocati in relazione alla recidiva e alla determinazione della pena
norme sul regime recidiva e sul cumulo delle circostanze: la Corte ha motivato l'applicazione della recidiva richiamando precedenti penali rilevanti e la continuita' delle scelte delinquenziali, dando adeguata motivazione richiesta dalla giurisprudenza
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova: se i giudici di merito forniscono argomentazioni chiare e rispondono ai rilievi, i motivi che ripetono le stesse doglianze risultano inammissibili
- La credibilita' di una teste puo' essere mantenuta anche in presenza di apparenti contraddizioni se il giudice spiega le ragioni e fornisce elementi di riscontro (istruzione, modalita' espositive, riscontri oggettivi, coerenza del racconto nel suo complesso)
- L'esimente per tenuita' (art. 131-bis) non opera quando l'azione presenta gravita', escursione di violenza o rischio concreto per terzi; l'esclusione della tenuita' adeguatamente motivata e' insindacabile in Cassazione
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione che dimostri la relazione tra precedenti e attuale condotta e la continuita' delle scelte criminose; una corretta esposizione dei precedenti e della loro incidenza rende legittima l'applicazione
- In sede di impugnazione e' necessario confrontarsi puntualmente e criticamente con le motivazioni della sentenza di merito; mere ripetizioni o contestazioni generiche non soddisfano il requisito di contrasto critico richiesto per la cassazione
- I riscontri oggettivi (referti medici, atti di sequestro, documentazione fotografica, dichiarazioni altre persone) rafforzano la valutazione testimoniale e possono far ritenere una responsabilita' anche quando singoli elementi narrativi appaiono incerti
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