Cassazione Penale, Ordinanza n. 18018/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in appello una condanna, poi solo parzialmente riformata nel trattamento sanzionatorio, per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e per inosservanza di un divieto di accesso in specifiche aree urbane. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità del reato di parcheggiatore abusivo, sostenendo che la prova della condotta fosse meramente apparente e non certa; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato soltanto sui precedenti penali e non sul contesto concreto. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale sia sulla prova della condotta, sia sull'incompatibilità del contesto con la particolare tenuità, sia sulla rilevanza dei precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in cassazione, poiché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sulla base di un'annotazione di polizia e della reiterazione delle condotte. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il fatto era stato commesso in una zona centrale e ad alta frequentazione, circostanza incompatibile con l'esiguità dell'offesa richiesta dall'art. 131-bis c.p., anche alla luce della ripetizione delle violazioni. Ha infine reputato infondato il terzo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da elementi specifici della personalità dell'imputato e dai suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, e che in tema di attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti ma solo quelli ritenuti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, D.Lgs. 285/1992
La condotta consiste nel fornire indicazioni agli automobilisti sui parcheggi disponibili, integrando l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore.
divieto di accesso in specifiche aree urbane
Norma richiamata come base della seconda imputazione per inosservanza del divieto di accesso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Viene evocato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono ricondotte a contestazioni di merito o comunque ritenute infondate in legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È il parametro del vizio di motivazione dedotto con il primo motivo, ritenuto non veicolante una diversa lettura del fatto.
particolare tenuità del fatto
La particolare tenuità richiede una valutazione complessa di modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e contesto offensivo; nel caso concreto è stata esclusa per la rilevanza della zona e la reiterazione delle condotte.
È il parametro di giudizio per apprezzare modalità della condotta e gravità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la sentenza impugnata ha dato conto in modo non apparente degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando le modalità della condotta, il contesto spaziale e temporale e la reiterazione delle violazioni rendano l'offesa non esigua.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve compiere una valutazione complessiva di modalità della condotta, danno o pericolo e parametri dell'art. 133, primo comma, c.p.; è sufficiente che uno o più di tali profili escludano la tenuità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi specifici e rilevanti della personalità e della storia criminale dell'imputato; il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati, essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi.
- La presenza di numerosi precedenti penali può essere valorizzata, da sola o unitamente ad altri elementi, sia per escludere le attenuanti generiche sia per negare la particolare tenuità del fatto, quando esprima una stabile capacità a delinquere.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →