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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30414/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. (attenuante per la riparazione del danno), sostenendo che erano state prodotte due dichiarazioni sottoscritte dalla persona offesa attestanti il ricevimento complessivo di 5.000 euro e quindi l'integrale risarcimento; si contestava altresì l'omessa considerazione della presunta resipiscenza del reo (anche alla luce della sua presentazione in carcere e del successivo risarcimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e motivata la valutazione dei giudici di merito secondo cui le dichiarazioni documentalmente prodotte non erano idonee a provare in modo verificabile il risarcimento (sottoscrizione non autenticata o autenticata da mano illeggibile, assenza di identificazione dei difensori che avrebbero consegnato/ritirato il denaro, modalità di pagamento non indicate), e che il contesto di reticenza e 'omertà' della persona offesa rende plausibile l'ipotesi di un accordo transattivo in ambiente criminale piuttosto che di una reale manifestazione di ravvedimento. Per questi motivi il diniego dell'attenuante è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende; è disposta l'oscurazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 62 cod. pen., n. 6

    art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.

    L'attenuante per la riparazione richiede una valutazione giudiziale sulla genuinità della riparazione e sull'effettiva emenda del reo; la quietanza liberatoria della vittima non vincola il giudice se il contesto e gli elementi probatori non dimostrano che il pagamento sia indice di reale ravvedimento

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Doglianza utilizzata dal ricorrente in cassazione (vizio di motivazione): la norma disciplina i motivi di ricorso per cassazione (in particolare l'insufficiente, contraddittoria o mancata motivazione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte soccombente in cassazione al pagamento delle spese e a somme a favore della cassa delle ammende

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Norma sul trattamento dei dati personali: impone l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sez. 5, n. 116 dell'8/10/2021, Maier)

    Sez. 5, n. 116 dell'8/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424 - 01

    Principio richiamato secondo il quale la quietanza liberatoria della parte offesa non è automaticamente vincolante per il giudice: è rimesso al giudice apprezzare se l'integrale risarcimento dimostri effettiva neutralizzazione della pericolosità sociale e ravvedimento del reo

Massime di principio

  • La semplice produzione di dichiarazioni della persona offesa che attestano l'avvenuto risarcimento non è di per sé sufficiente: le dichiarazioni devono essere verificabili (sottoscrizioni/autentiche riconoscibili, identificazione dei soggetti coinvolti, indicazione delle modalità di pagamento).
  • Il giudice valuta autonomamente la genuinità della riparazione e può disattendere la quietanza liberatoria se il contesto fattuale (es. reticenza della vittima, omertà familiare, collegamenti con ambienti criminali) rende più probabile un accordo transattivo piuttosto che un vero ravvedimento.
  • In contesti in cui emergono segnali di omissione di collaborazione con le indagini o di accordi familiari volti al silenzio, il pagamento del risarcimento può essere considerato strumentale e non attenuante.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per riparazione è utile fornire prove documentali chiare e tracciabili (es. bonifici bancari, ricevute intestate, attestazioni degli avvocati con identificazione) e ogni elemento che mostri la tempestività e la spontaneità della riparazione.
  • In cassazione il ricorrente deve confutare concretamente e in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto addotte nei giudizi di merito; una mera riproposizione delle stesse argomentazioni senza nuovi elementi probatori o logici è in genere inammissibile.

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