Sentenza del 15/12/2017 n. 30156 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta complementare di registro con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato il valore dichiarato dei terreni, pari a 24,58 euro/mq, determinandolo in 90,00 euro/mq. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello sulla congruità del valore rettificato, l'omessa valutazione degli elementi prodotti dalla contribuente e il mancato ricorso alla CTU, nonché la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi alla validità formale e alla motivazione dell'avviso, ritenendo sufficiente l'indicazione del criterio comparativo e degli elementi concreti utilizzati dall'Ufficio, ossia una compravendita del 29 gennaio 2007 e il listino FIMAA 2007. Ha invece accolto i primi due motivi riguardanti la valutazione del merito, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva ignorato elementi favorevoli alla contribuente, quali le delibere comunali indicanti un valore di 25 euro/mq e una perizia giurata indicante 29 euro/mq, senza spiegare adeguatamente perché ritenesse congruo il valore di 90 euro/mq e senza dimostrare di poter risolvere correttamente gli aspetti tecnici senza CTU. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis
La norma è stata invocata dalla contribuente in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro. La Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione del criterio di rettifica e degli elementi concreti utilizzati dall'Ufficio.
La disposizione sull'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi è stata richiamata per contestare la motivazione dell'avviso, ma la censura è stata respinta perché l'atto consentiva di comprendere il criterio e i dati posti a fondamento della rettifica.
La norma sullo Statuto dei diritti del contribuente, relativa alla motivazione degli atti tributari e agli atti richiamati, è stata interpretata nel senso che la motivazione per relationem è ammissibile quando l'avviso riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati e consente al contribuente di difendersi.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato in relazione al deposito della memoria della ricorrente nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro è normalmente motivato in modo sufficiente se indica il criterio astratto utilizzato, come il metodo comparativo, e gli elementi concreti su cui la rettifica si fonda.
- La motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è individuabile e il suo contenuto essenziale è riportato o comunque reso conoscibile, così da permettere al contribuente di contestare efficacemente la pretesa.
- Nel giudizio sul valore di un immobile, il giudice deve esaminare e confrontare tutti gli elementi di prova rilevanti prodotti da entrambe le parti, soprattutto quando indicano valori significativamente diversi da quello accertato dall'Amministrazione.
- La mancata ammissione di una CTU non determina automaticamente un vizio della sentenza, ma il giudice deve spiegare in modo concreto perché gli elementi disponibili siano sufficienti a risolvere le questioni tecniche di stima.
- Quando la motivazione del giudice ignora elementi probatori decisivi o non spiega logicamente la preferenza accordata al valore dell'Ufficio, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria del contribuente: il giudice di rinvio dovrà rivalutare il valore dei terreni e decidere nuovamente anche sulle spese.
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