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Sentenza

Sentenza del 15/12/2017 n. 1812 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposte sui redditi - Reddito di impresa -Costi deducibili - Spese per trasferte dei soci - Deducibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese di trasferta sostenute dai soci per recarsi presso i diversi luoghi in cui la società doveva svolgere i servizi richiesti da committenti non coordinati tra loro. La società documentava tali costi mediante fatture per rimborsi chilometrici emesse dalla stessa società. Il punto centrale era stabilire se tali spese fossero inerenti all'attività d'impresa e sufficientemente documentate.

La decisione

È stata riconosciuta la deducibilità dei costi per le trasferte dei soci ai sensi dell'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, poiché le trasferte risultavano strettamente collegate all'attività esercitata dalla società e all'adempimento delle obbligazioni verso i committenti. La deduzione è stata ritenuta ammissibile a condizione che la documentazione indichi la data della trasferta, l'impresa committente, le località interessate e che il rimborso sia determinato sulla base delle tabelle ACI.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

    La norma richiede un collegamento concreto tra il costo sostenuto e l'attività produttiva di ricavi. Le trasferte dei soci sono deducibili quando risultano necessarie o direttamente funzionali all'esecuzione dei servizi commissionati alla società e sono adeguatamente documentate.

  • Tabelle ACI per i rimborsi chilometrici

    L'utilizzo delle tabelle ACI costituisce un criterio oggettivo e verificabile per quantificare il rimborso chilometrico e contribuisce a dimostrare la congruità del costo dedotto.

Massime di principio

  • Le spese di trasferta dei soci possono essere dedotte dalla società quando sono inerenti all'attività d'impresa, cioè necessarie o strettamente collegate all'esecuzione di prestazioni verso clienti o committenti.
  • La deducibilità non dipende dalla sola qualificazione formale del pagamento come rimborso: occorre una documentazione analitica che consenta di verificare chi ha effettuato la trasferta, quando, per quale committente e verso quale località.
  • Per i rimborsi chilometrici è opportuno utilizzare criteri oggettivi, come le tabelle ACI, evitando importi forfettari o non verificabili.
  • In presenza di più committenti e attività svolte contemporaneamente in località diverse, la correlazione tra trasferte e ricavi può essere dimostrata attraverso ordini, contratti, fatture, rapporti di intervento e prospetti riepilogativi delle missioni.
  • La mancata indicazione delle date, delle località, dei committenti o del criterio di calcolo può compromettere la prova dell'inerenza e comportare il disconoscimento della deduzione.

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