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Sentenza

Sentenza del 15/12/2017 n. 1813 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta sul valore aggiunto - Base imponibile - Variazioni dell'imponibile successive alla registrazione delle fatture - Emissione di note di credito - Condizioni di legittimità - Fatti giustificativi - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità delle variazioni in diminuzione dell'imponibile IVA, effettuate mediante emissione di note di credito ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Il contribuente aveva ricondotto le note di credito a un accordo di riduzione delle provvigioni con il mandante, documentando sia l'insolvenza di quest'ultimo, culminata nella dichiarazione di fallimento, sia la richiesta di ammissione al passivo fallimentare per il credito residuo maturato e non incassato. L'Ufficio contestava la detraibilità degli importi, ma non aveva fornito elementi probatori idonei a confutare la documentazione e le circostanze dedotte dal contribuente.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima. La comprovata insolvenza del mandante, il successivo fallimento e la domanda di ammissione al passivo costituiscono fatti giustificativi sufficienti dell'emissione delle note di credito, ove funzionalmente collegati all'accordo di riduzione della provvigione. In assenza di prova contraria da parte dell'Ufficio, deve essere riconosciuta la detraibilità degli importi corrispondenti alle variazioni in diminuzione.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972

    Variazioni dell'imponibile o dell'imposta successive alla registrazione della fattura

    La norma consente di ridurre l'imponibile e l'imposta quando, successivamente alla registrazione della fattura, si verificano fatti che giustificano una diminuzione del corrispettivo, purché tali fatti siano effettivi, documentati e causalmente collegati alla variazione.

Massime di principio

  • L'emissione di una nota di credito IVA richiede la prova di un fatto sopravvenuto o di un accordo effettivo che abbia ridotto il corrispettivo originariamente fatturato.
  • L'insolvenza del debitore, il fallimento e la richiesta di ammissione al passivo costituiscono elementi probatori rilevanti per dimostrare che il credito è maturato ma non è stato incassato.
  • È opportuno conservare l'accordo di riduzione, la documentazione contabile, gli atti della procedura concorsuale e la domanda di ammissione al passivo, così da dimostrare il fondamento della variazione.
  • Quando il contribuente fornisce una ricostruzione coerente e documentata, spetta all'Amministrazione finanziaria indicare e provare elementi concreti idonei a smentirla; il semplice disconoscimento non è sufficiente.
  • La detrazione o variazione non è automaticamente illegittima per il solo fatto che il pagamento non sia avvenuto: occorre valutare le circostanze oggettive che dimostrano la definitiva o rilevante riduzione del credito.

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