Sentenza del 15/12/2017 n. 208 - Comm. Trib. Prov. Mantova
Accertamento - Determinazione del reddito - Operazioni soggettivamente/oggettivamente inesistenti - Legittima detrazione - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della detrazione dell’IVA relativa a operazioni ritenute soggettivamente o oggettivamente inesistenti. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’effettività delle operazioni sulla base di elementi presuntivi riferiti al cedente, quali la natura di cartiera, l’assenza di una struttura autonoma operativa e il mancato versamento dell’IVA. Il contribuente sosteneva, invece, la legittimità della detrazione, verosimilmente facendo leva sulla regolarità della documentazione e della contabilità.
La decisione
È stato ribadito che, quando l’Amministrazione finanziaria fornisce elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni o la consapevolezza del cessionario circa la frode, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’effettività delle operazioni e della propria estraneità alla frode. La mera regolarità formale della contabilità e delle fatture non è sufficiente. Nel caso descritto, non risulta riconosciuta la legittimità della detrazione, con esito sostanzialmente favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Normativa IVA sulla detrazione dell’imposta
La detrazione dell’IVA presuppone l’effettività dell’operazione. Non è sufficiente che la fattura sia formalmente corretta se l’operazione è inesistente o inserita in un meccanismo fraudolento.
Principi giurisprudenziali in materia di prova presuntiva
Una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia provato, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente, è onere del cessionario fornire la prova contraria.
L’Amministrazione può fondare l’accertamento anche su presunzioni e su verbali relativi a controlli effettuati nei confronti di altri contribuenti, purché gli elementi raccolti siano qualificati e coerenti. A quel punto l’onere probatorio si sposta sul contribuente.
Massime di principio
- La regolarità formale di fatture, registri e pagamenti non dimostra da sola che l’operazione sia realmente avvenuta.
- Se il cedente presenta indici di anomalia, come natura di cartiera, assenza di struttura operativa o mancato versamento dell’IVA, il cessionario deve dimostrare concretamente l’effettività dell’acquisto.
- La prova contraria può richiedere documenti e circostanze sostanziali, quali contratti, ordini, consegne, movimentazione dei beni, pagamenti tracciabili, rapporti commerciali effettivi e verifica dell’affidabilità del fornitore.
- In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti dell’Amministrazione, il contribuente deve dimostrare non solo l’esistenza formale dell’operazione, ma anche di non essere consapevole della frode o di non aver potuto ragionevolmente conoscerla.
- I verbali e gli elementi acquisiti in controlli svolti su altri soggetti possono essere utilizzati nell’accertamento, purché siano pertinenti e idonei a sostenere la contestazione.
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