Cassazione Civile, Ordinanza n. 25827/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società aveva chiesto la restituzione di una somma complessiva di Euro 183.857,98, sostenendo che fosse stata corrisposta senza causa tramite bonifici mensili eseguiti per molti anni da un socio accomandatario poi deceduto. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la destinataria dei pagamenti aveva proposto appello e la Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione, ritenendo non provata l'inesistenza della causa debendi e valorizzando, da un lato, l'attività di aiuto e gestione amministrativa/contabile che la convenuta avrebbe svolto in favore della società su incarico del marito socio accomandatario, dall'altro la possibile restituzione di un prestito che la stessa avrebbe fatto al marito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la Corte d'appello avrebbe giustificato i pagamenti anche per un periodo anteriore a quello dedotto nell'appello; violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente; omesso esame di fatto decisivo sulla collocazione temporale dell'attività gestoria; violazione degli artt. 2719 c.c. e 345 c.p.c. per avere considerato un documento tardivamente prodotto e in copia disconosciuta; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per aver valorizzato una testimonianza de relato actoris; violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. per asserita formazione di giudicato interno sulla mancata prova della conoscenza dei bonifici da parte di uno dei soci. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo motivo, il terzo nei limiti dell'apparenza della motivazione, e il sesto; il primo e il quinto sono stati dichiarati inammissibili, il quarto in parte inammissibile e in parte assorbito, il settimo infondato.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ha accolto parzialmente il terzo motivo per motivazione apparente, ha accolto il sesto motivo, ha rigettato il resto del ricorso, con parziale assorbimento del quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è intervenuta perché la Corte territoriale aveva pronunciato oltre i limiti del devoluto, retrodatando la giustificazione dei pagamenti rispetto al periodo effettivamente dedotto in appello, e perché la motivazione sulla causa debendi era logicamente incomprensibile nel collegare l'apporto gestorio alla tesi della restituzione del prestito; inoltre, la testimonianza valorizzata era stata ritenuta priva di adeguata rilevanza poiché de relato actoris. Restano ferme le restanti valutazioni della Corte d'appello non specificamente caducate.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che la censura sull'onere della prova è inammissibile quando la decisione di merito non si fonda solo sulla mancata prova del fatto negativo, ma anche su elementi positivi ritenuti idonei a integrare la causa del pagamento.
Il giudice d'appello non può attribuire al pagamento una causale non devoluta dalle conclusioni e dai motivi di gravame; la decisione che retrodatta la giustificazione dei bonifici oltre il perimetro dell'appello viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente quando non consente di ricostruire la ratio decidendi e presenta un salto logico tra i fatti accertati e la conclusione sulla causa del pagamento.
art. 111 Cost.
È richiesto un percorso argomentativo intellegibile e coerente, tale da rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene utilizzato per censurare la violazione processuale e il vizio di motivazione apparente o di ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È inammissibile se la doglianza mira a una nuova valutazione delle prove o non denuncia un vero fatto storico omesso.
La tardiva produzione di una copia documentale disconosciuta non può entrare nella ratio decidendi se la Corte d'appello ne ha comunque escluso la rilevanza per tardività.
In appello non sono ammesse nuove produzioni/documenti o nuove allegazioni non giustificate nei limiti di legge.
La decisione non può fondarsi su elementi probatori privi di effettiva pertinenza o su letture assertive delle risultanze istruttorie.
La valutazione delle prove deve rispettare i criteri legali e non può trasformare una deposizione de relato actoris in prova decisiva del fatto costitutivo.
Il giudicato interno si forma sulla statuizione minima fatta oggetto di mancata impugnazione, non sul mero fatto isolato.
La mancata impugnazione di un elemento coessenziale non impedisce la riesame della questione se l'appello investe la statuizione nella sua struttura minima.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte ha ritenuto assolto l'onere di specifica indicazione degli atti processuali necessari per scrutinare la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito, l'attore non deve necessariamente fornire una prova diretta e positiva del fatto negativo, ma la censura è priva di decisività se il giudice di merito ha comunque accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, una possibile causa del pagamento.
- Il giudice di appello viola l'art. 112 c.p.c. quando fonda la decisione su una giustificazione del pagamento non compresa nei motivi di gravame o quando amplia temporalmente il thema decidendum rispetto a quanto devoluto.
- La motivazione è apparente quando il percorso logico tra fatti accertati e conclusione non è intellegibile; non basta un elenco di elementi probatori se manca il nesso argomentativo che consenta di comprendere perché quei fatti provino la causale del pagamento.
- La denuncia di omesso esame del fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o in una contestazione della ricostruzione temporale operata dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni testimoniali de relato actoris hanno, di regola, scarsa o nulla idoneità probatoria sul fatto principale dedotto in giudizio, perché attestano solo il contenuto di una dichiarazione di parte e non il fatto costitutivo della pretesa.
- Il giudicato interno riguarda la statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se l'appello investe uno degli elementi essenziali della statuizione, la questione può essere riesaminata nel suo complesso.
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