Cassazione Penale, Sentenza n. 16604/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, aveva aggravato la misura cautelare a suo carico sostituendo l'obbligo di dimora (permanenza in casa dalle 20 alle 7) con gli arresti domiciliari in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. In cassazione SEREA deduceva l'illogicita' della motivazione del Tribunale, lamentando che il G.i.p. aveva ritenuto di scarso rilievo la violazione della misura e che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente le spiegazioni fornite dall'indagato circa le uscite in orario non consentito e la versione resa in merito al bilancino rinvenuto nell'abitazione, finalizzata a escludere il coinvolgimento della convivente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo il G.u.p. del Tribunale di Cassino ha pronunciato sentenza di primo grado di condanna nei confronti di SEREA (1 anno e 4 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa) concedendo la sospensione condizionale della pena. Tale sentenza ha determinato, ai sensi dell'art. 300 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora che gravava sull'imputato, rendendo privo di interesse l'impugnare l'ordinanza che, in caso di rigetto del ricorso, avrebbe disposto l'aggravamento a domiciliari. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente esonerato dalle spese.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello del pubblico ministero contro le decisioni del giudice per le indagini preliminari; qui e' richiamata per spiegare la legittimita' dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Cassino che ha chiesto l'aggravamento della misura cautelare.
Riferimento alla normativa sostanziale in materia di stupefacenti che costituisce il fatto-reato a base delle misure cautelari applicate all'imputato.
La Corte ha interpretato e applicato questa norma nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia della misura cautelare allorquando intervenga una sentenza di condanna che comporta effetti tali (qui con concessione della sospensione condizionale) da rendere inefficace la cautela; tale perdita di efficacia determina la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare provvedimenti cautelari.
Massime di principio
- Se successivamente all'impugnazione di una misura cautelare interviene una decisione di merito (anche di primo grado) che determina la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 300 c.p.p., il ricorso contro il provvedimento cautelare puo' essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p. e' lo strumento per chiedere l'aggravamento della misura cautelare, ma l'eventuale valutazione di merito svolta dal giudice dell'appello non resta sindacabile in Cassazione quando manca interesse ad agire.
- Le censure di merito sulla valutazione dei fatti e delle prove (ad es. credibilita' delle spiegazioni dell'indagato circa violazioni della misura) sono difficilmente recepibili in sede di legittimita' se la controversia e' divenuta priva di interesse per sopravvenienze processuali.
- La declaratoria di inammissibilita' per mancanza di interesse comporta frequentemente l'esonero dalle spese processuali a carico del ricorrente.
- In situazioni analoghe e' opportuno verificare tempestivamente eventuali sopravvenienze (sentenze, estinzioni, benefici concessi) che possano rendere inutile o inefficace il proseguimento dell'impugnazione, per evitare atti inutili e richieste di spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16565/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16569/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2022 del 29/04/2022
- Sentenza penale · 29 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16574/2022 del 29/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →