Cassazione Civile, Ordinanza n. 07845/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandante)
La controversia
La controversia nasce da rapporti commerciali tra tre società, nei quali una società italiana in liquidazione sosteneva di aver ricevuto dalla società francese un mandato senza rappresentanza per stampare tessuti secondo disegni della mandante e per vendere i semilavorati a una terza società, che avrebbe poi completato la produzione dei capi. Poiché la terza società non avrebbe pagato il prezzo delle forniture, la società italiana chiedeva alla società francese il rimborso delle anticipazioni, il compenso del mandato e, in via alternativa, il risarcimento dei danni per inadempimento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'esistenza del mandato. La Corte d'appello, invece, aveva accolto la domanda, ricostruendo l'operazione come appalto per la realizzazione dei tessuti, mandato in rem propriam e successivo accordo di vendita dei prodotti finiti, e aveva condannato la società francese al pagamento di euro 372.439,47 oltre accessori e spese. La società francese ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: deduceva, tra l'altro, falsa applicazione di norme su contratto, mandato e presunzioni, travisamento di documenti, ultrapetizione per avere la Corte territoriale individuato un mandato irrevocabile all'incasso non domandato, contrasto tra prove e motivazione, ricostruzione illogica dei rapporti tra le società, violazione delle regole dell'appello e, con motivo preliminare, mancata comunicazione dell'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che le avrebbe impedito di comparire e di chiedere la discussione orale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il solo ottavo motivo, ritenendo che la mancata comunicazione alla ricorrente dell'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni avesse precluso alla parte la presenza all'udienza e la possibilità di esercitare pienamente le difese finali, inclusa la richiesta di discussione orale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, demandando a quel giudice anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi restano assorbiti dall'accoglimento del motivo preliminare.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi del ricorso per contestare la qualificazione e l'esistenza del rapporto contrattuale.
Richiamato nei motivi del ricorso per contestare elementi essenziali e qualificazione del contratto.
Richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla formazione del consenso contrattuale.
Richiamato per contestare la determinabilità dell'oggetto e del corrispettivo del mandato.
Richiamato per contestare la natura onerosa del mandato affermata dalla Corte territoriale.
Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni nella prova del mandato.
Richiamato per contestare la sussistenza e la gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi.
Richiamato per dedurre ultrapetizione, poiché la Corte d'appello avrebbe posto a base della decisione un mandato all'incasso irrevocabile non oggetto di domanda.
Richiamato nei motivi per contestare il travisamento o l'uso improprio del materiale probatorio.
Richiamato nei motivi per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o vizi di contenuto.
Richiamato per contestare la sufficienza e la chiarezza della motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato per dedurre difetto di specificità dei motivi di appello e della decisione d'appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per dedurre nullità della sentenza e del procedimento, inclusa la violazione del contraddittorio per mancata comunicazione dell'udienza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente o perplessa.
Richiamato dalla Corte come norma che consente la discussione orale e la cui frustrazione, per mancata comunicazione dell'udienza, integra lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, quando impedisce alla parte di comparire e di esercitare le facoltà difensive finali, determina una nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Il pregiudizio difensivo derivante dall'impossibilità di presenziare all'udienza finale e di chiedere la discussione orale integra di per sé un vulnus processuale, senza che la parte debba anche indicare quali specifici argomenti avrebbe sviluppato in discussione.
- Il principio di tutela delle difese finali vale anche quando l'impedimento non dipenda dal mancato fissarsi dell'udienza di discussione, ma dalla mancata comunicazione della sua anticipazione rispetto alla data originariamente fissata.
- Quando un motivo di ricorso attiene a un vizio processuale preliminare e assorbente che incide sulla regolarità della decisione impugnata, l'accoglimento di tale motivo può rendere superfluo l'esame degli ulteriori motivi di merito.
- La lesione del diritto di difesa nelle fasi terminali del giudizio è sufficiente a fondare la cassazione della sentenza, senza necessità di verificare in concreto la decisività delle difese che non hanno potuto essere svolte.
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