Cassazione Civile, Ordinanza n. 08153/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di due fondi confinanti convenivano in giudizio i proprietari del fondo limitrofo chiedendo la reintegra nel pieno possesso della porzione dei loro fondi che assumevano indebitamente occupata dalla costruzione di un muro. La controversia riguardava un fosso interposto tra i fondi e la corretta individuazione del confine, che gli attori ritenevano coincidente con la mezzeria del fosso. Il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda come conseguente a un accertamento del confine e aveva rigettato la domanda relativa al muro. In appello gli attori censuravano in particolare il mancato accertamento dello sconfinamento del muro di cinta e la compensazione delle spese. In cassazione deducevano, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la Corte d'appello aveva richiamato le conclusioni del c.t.u. senza spiegare perché la costruzione del muro sulla sponda del fosso fosse legittima; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 1100 e segg. e 897 c.c., sostenendo che la sponda del fosso è parte integrante del fosso e che il fosso interposto tra due fondi si presume comune, con conseguente illegittimità dell'occupazione e lesione del diritto di comproprietà e di manutenzione; con il terzo motivo lamentavano la violazione dell'art. 91 c.p.c. per il rigetto della censura sulla compensazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello apparente e giuridicamente non adeguata perché non chiariva perché un muro costruito sulla sponda del fosso fosse legittimo nonostante la presunzione di comunione del fosso e delle sue sponde. Ha osservato che la sponda è parte del fosso e che, ai sensi dell'art. 897 c.c., il fosso interposto tra due fondi si presume comune, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui il diritto di ciascun comproprietario ha ad oggetto l'intera area del fosso. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente; il richiamo apodittico alle conclusioni del consulente tecnico non è sufficiente se non consente di comprendere la ratio della decisione.
Nella comunione ciascun partecipante non può estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti.
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune; la comunione riguarda l'area del fosso nella sua interezza, incluse le sponde.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza; il motivo relativo alle spese resta però assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando la decisione si limita a recepire l'esito della consulenza tecnica senza esplicitare il percorso logico-giuridico che collega l'accertamento di fatto alla soluzione della controversia.
- Il fosso interposto tra due fondi si presume comune e la relativa comunione comprende l'intera area del fosso, comprese le sponde, sicché non è legittimo considerare la sola sponda come area esclusivamente appartenente a uno dei proprietari confinanti senza una specifica base giuridica.
- In presenza di comunione del fosso, ciascun comproprietario non può compiere opere che alterino l'utilizzo comune o impediscano agli altri partecipanti l'accesso e la manutenzione del bene comune.
- L'accoglimento dei motivi principali comporta l'assorbimento delle censure che presuppongono la conferma della decisione cassata, incluse quelle relative alla regolazione delle spese.
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