Cassazione Civile, Ordinanza n. 27216/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva chiesto l'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un processo ancora pendente davanti al Tribunale di Nocera Inferiore. La Corte d'appello di Salerno, in accoglimento dell'opposizione del Ministero, aveva revocato il precedente decreto monocratico favorevole e dichiarato inammissibile la domanda per mancato esperimento dei rimedi preventivi. Con il ricorso per cassazione la richiedente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 6, comma 2-bis, L. n. 89/2001, sostenendo che, alla data del 31 ottobre 2016 indicata dalla disciplina transitoria, nel processo presupposto era già stata celebrata l'udienza di trattazione e quindi non era più possibile chiedere la conversione del rito; inoltre l'udienza di decisione era stata fissata oltre il termine di ragionevole durata, sicché una richiesta di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. non avrebbe comunque consentito un effettivo risparmio di tempo. Sosteneva anche che il differimento dell'udienza finale era già stato giustificato dal giudice per l'elevato carico di ruolo, per cui l'istanza acceleratoria non sarebbe stata accolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione, rileva la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1, L. n. 89/2001, come modificato dalla L. n. 208/2015, che subordina la domanda all'esperimento dei rimedi preventivi. Ha inoltre ritenuto applicabile la norma transitoria dell'art. 6, comma 2-bis, L. n. 89/2001 ai processi che, alla data del 31 ottobre 2016, non avevano ancora superato la durata ragionevole. Nel caso concreto, secondo la Corte, alla data indicata il termine ragionevole non era ancora maturato, poiché esso si sarebbe compiuto solo il 6 dicembre 2016; perciò la parte avrebbe potuto presentare un'istanza acceleratoria ex art. 281-sexies c.p.c., manifestando la disponibilità al passaggio a un modello decisorio concentrato. È stato precisato che l'effettività del rimedio dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito, sicché è irrilevante che, in concreto, l'istanza sarebbe stata forse rigettata o che la causa fosse già in una fase avanzata. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa del Ministero.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, L. n. 89/2001
La domanda di equo indennizzo è inammissibile se il richiedente non ha esperito i rimedi preventivi contro l'irragionevole durata del processo.
È il parametro richiamato per individuare i rimedi preventivi da attivare prima della domanda indennitaria.
art. 6, comma 2-bis, L. n. 89/2001
La disciplina transitoria opera per i processi la cui durata, alla data del 31 ottobre 2016, non eccedeva i termini di ragionevole durata.
L'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. costituisce un rimedio acceleratorio idoneo a manifestare la disponibilità della parte al passaggio a un modello decisorio concentrato.
Il motivo di ricorso era privo dell'indicazione specifica della relativa ipotesi di ricorso per cassazione.
art. 6 CEDU
La Corte richiama la compatibilità della disciplina dei rimedi preventivi con il diritto a un processo equo.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la domanda è inammissibile se la parte non ha previamente utilizzato i rimedi preventivi previsti dalla legge speciale.
- La verifica dell'applicabilità della disciplina transitoria va compiuta con riguardo alla durata del processo alla data del 31 ottobre 2016; se alla tale data il termine di ragionevole durata non era ancora maturato, il rimedio preventivo doveva essere ancora attivato.
- Ai fini dell'ammissibilità della domanda indennitaria non rileva che l'istanza acceleratoria fosse, in concreto, probabilmente destinata a essere respinta: ciò che conta è la possibilità giuridica di chiedere al giudice una trattazione più rapida.
- I rimedi preventivi operano come manifestazione di collaborazione processuale della parte e la loro effettività non dipende dalla sola iniziativa dell'istante, ma dalla valutazione discrezionale del giudice sulla possibilità di adottare un modello decisorio concentrato.
- La mancata costituzione dell'intimato non impone comunque la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione quando il ricorso risulti infondato e la rinnovazione determinerebbe un inutile aggravio processuale.
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