Cassazione Civile, Ordinanza n. 17623/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Un ente ecclesiastico impugnava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, relativo a due immobili, contestando il diniego dell'esenzione prevista per gli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. In primo grado il ricorso veniva rigettato; in appello la decisione era ribaltata, ritenendosi che un immobile fosse adibito a casa per ferie solo dal 2016 e che l'altro fosse destinato ad attività didattica paritaria svolta con modalità non commerciali. Roma Capitale ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non aveva verificato in concreto l'effettivo svolgimento senza scopo di lucro dell'attività nell'immobile di Via Eugenio IV n. 42 e aveva desunto la natura non commerciale dell'attività didattica di Viale dei Promontori da elementi generali, astratti e dalla circostanza che l'attività risultasse in perdita; con il secondo lamentava la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto provata la destinazione agevolabile dei beni senza una specifica prova concreta da parte del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto errata la motivazione della CTR perché l'esenzione IMU per gli enti non commerciali richiede un accertamento concreto e rigoroso, anno per anno, della gratuità dell'attività o della sola simbolicità dei corrispettivi, non essendo sufficiente il mero raffronto tra rette richieste e parametri MIUR né la constatazione che l'attività si sia chiusa in perdita. Quanto all'immobile di Via Eugenio IV n. 42, la Corte ha censurato l'uso di una presunzione apodittica desunta dalla successiva destinazione a casa per ferie, ribadendo che spetta al contribuente provare in concreto i presupposti dell'esenzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione IMU per gli enti non commerciali opera solo se gli immobili sono destinati allo svolgimento di attività non economiche; per l'attività didattica è necessario verificare in concreto la gratuità o la corresponsione di importi simbolici.
Spetta al contribuente dimostrare i presupposti concreti dell'esenzione fiscale richiesta.
Il giudice di merito non può fondare l'accertamento su presunzioni o ricostruzioni astratte prive di adeguato supporto fattuale.
La valutazione delle prove deve essere coerente con il loro contenuto concreto, non potendo attribuirsi rilievo decisivo a elementi generali e non specifici.
d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, lett. c)
"l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"
Il carattere non commerciale dell'attività richiede corrispettivi simbolici o gratuità, non essendo sufficiente una mera riduzione della retta rispetto ai costi o ai parametri ministeriali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati dedotti come violazione di legge e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali invocate.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU per gli enti non commerciali, il requisito oggettivo deve essere accertato in concreto e anno per anno, con specifico riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività nell'immobile.
- La semplice circostanza che l'attività produca una perdita o che le rette siano inferiori a parametri esterni non basta a escludere la natura economica dell'attività.
- Per integrare l'attività non economica richiesta dall'esenzione, i corrispettivi devono essere gratuiti o meramente simbolici e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
- L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca; il giudice di merito deve verificare i fatti specifici senza ricorrere a presunzioni astratte o ad argomenti generali sulla destinazione del bene.
- Le istruzioni o circolari amministrative non possono sostituire il dato normativo né vincolare l'interpretazione della disciplina impositiva.
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