Cassazione Civile, Sentenza n. 29317/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso dell'IRAP 2005 (Euro 806.013,00) ritenuta versata in eccesso; questioni principali: (i) decorrenza del termine decadenziale per la proposizione dell'istanza di rimborso (se dalla data dei singoli versamenti/acconti o dalla liquidazione definitiva/saldo); (ii) legittimazione a proporre l'istanza dopo una scissione parziale societaria (se spettante alla società scissa o alla società beneficiaria a seguito del trasferimento del ramo d'azienda/attivo patrimoniale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Alenia Aermacchi Spa. Motivazioni principali: (i) l'istanza di rimborso è stata proposta oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973, che decorre dalla data dei singoli versamenti anche se si tratta di acconti e anche quando tali acconti risultino poi non dovuti; Alenia ha versato acconti il 20.7.2005 e il 30.11.2005 e ha chiesto il rimborso il 18.6.2010, oltre il termine; (ii) la società ricorrente non aveva legittimazione attiva: in seguito alla scissione parziale il credito IRAP risultava connesso al ramo d'azienda trasferito alla beneficiaria (Finmeccanica/Leonardo) e quindi il diritto era spettante alla beneficiaria ai sensi dell'art. 173 Tuir (criterio della connessione specifica). Sono state a carico della ricorrente le spese processuali e i contributi dovuti (liquidate complessivamente).
Norme richiamate
termine decadenziale di quarantotto mesi dalla data del versamento
Il termine quadriennale per proporre l'istanza di rimborso decorre dalla data dei singoli versamenti, compresi gli acconti; se gli acconti erano già, all'atto del versamento, parzialmente o totalmente non dovuti, il contribuente poteva già allora chiedere il rimborso e il termine di decadenza inizia comunque dal versamento
D.Lgs. n. 917/1986 (Tuir), art. 173, comma 4 (e commi collegati)
Dalla data in cui la scissione ha effetto, ... le posizioni soggettive della società scissa ... sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insieme agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari
In caso di scissione parziale si applicano due criteri alternativi: attribuzione proporzionale in base al patrimonio netto contabile o attribuzione in base alla connessione specifica tra la posizione soggettiva (es. crediti tributari) e gli elementi del patrimonio trasferiti; se il credito è connesso al ramo d'azienda trasferito, il diritto segue il ramo e spetta alla società beneficiaria
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma citata per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del c.d. doppio contributo processuale a carico della ricorrente
Massime di principio
- Per le istanze di rimborso tributario il termine decadenziale previsto dall'art. 38 DPR 602/1973 decorre dalla data del singolo versamento: quindi anche gli acconti danno inizio al termine di 48 mesi per chiedere il rimborso se già all'atto del versamento risultavano non dovuti
- La dichiarazione che l'imposta era 'inesistente ab origine' non sospende né sposta automaticamente il decorso del termine decadenziale: il contribuente deve proporre il rimborso entro 48 mesi dal versamento contestato
- Dopo una scissione parziale, verificare sempre se il credito tributario è 'connesso' al ramo trasferito: in tal caso il diritto segue gli elementi patrimoniali trasferiti e compete alla beneficiaria; in alternativa, se non c'è connessione specifica, si applica l'attribuzione proporzionale prevista dall'art. 173 Tuir
- Prima di promuovere un giudizio, accertare la legittimazione attiva risultante dagli effetti della scissione: la parte che non dimostra che il credito è rimasto a suo favore rischia l'inammissibilità dell'azione
- Valutare, all'atto della scissione o del trasferimento di rami d'azienda, la documentazione che prova l'assegnazione o la conservazione dei crediti fiscali (atto di scissione, bilanci, delibere, evidenze contabili) per evitare contestazioni sulla titolarità
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