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Sentenza

Sentenza n. 479/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetto comunale dell’istanza di annullamento in autotutela, verbali di contestazione per nuova installazione di cinque apparecchi AWP in zona vietata e delibera regionale recante i criteri applicativi della legge regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i verbali del 2 gennaio 2024, con i quali il Comune ha contestato l’installazione di cinque apparecchi AWP a meno di 500 metri da luoghi sensibili, irrogando una sanzione di 9.000 euro per ciascun apparecchio e disponendo l’apposizione dei sigilli, nonché il successivo rigetto dell’istanza di autotutela e la delibera regionale n. 831/2017. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 6, commi 2-bis e 2-ter, della l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013, dell’art. 110 TULPS e dell’art. 48 della l.r. n. 18/2016: a loro avviso non vi era stata una nuova installazione, poiché gli apparecchi erano già presenti nel locale e il contratto con il concessionario subentrante Netwin risaliva al 3 luglio 2014; hanno inoltre contestato che la delibera regionale potesse ampliare la nozione legale di nuova installazione includendovi il collegamento alla rete telematica. Con il secondo motivo hanno lamentato difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e ingiustizia, violazione dell’art. 3 della l. n. 689/1981 e dell’art. 6, comma 2-septies, della legge regionale, sostenendo che il Comune non avesse considerato il contratto preesistente e che l’esercente avesse agito senza colpa, facendo affidamento sui chiarimenti pubblicati sul sito regionale. Con il terzo motivo hanno prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-ter, della l.r. n. 5/2013 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., se interpretato nel senso di equiparare alla nuova installazione ogni rinnovo o sostituzione contrattuale, anche senza variazione della durata. La Regione ha eccepito la tardività dell’impugnazione dei verbali, sostenendone l’immediata lesività e la natura meramente confermativa del rigetto dell’autotutela.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: il rigetto dell’autotutela non era meramente confermativo, perché l’Amministrazione aveva svolto una nuova valutazione dell’istruttoria e delle argomentazioni dell’istante. Nel merito ha respinto il primo motivo, ritenendo decisivo il dato, comprovato e non specificamente contestato dai ricorrenti, che i cinque apparecchi accertati fossero nuovi e diversi da quelli precedentemente collegati alla rete Lottomatica, come risultava dai differenti numeri identificativi presenti nei registri pubblici. La fattispecie ricadeva quindi nell’ipotesi primaria di nuova installazione prevista dall’art. 6, comma 2-bis, della l.r. n. 5/2013; non era necessario risolvere le questioni interpretative relative al collegamento telematico o alle ipotesi equiparate del comma 2-ter. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, giudicando inconsistenti e irrilevanti, alla luce della nuova installazione accertata, gli argomenti fondati sul subentro e sul contratto preesistente; non ha pertanto ravvisato ragioni per sollevare la questione di costituzionalità prospettata. Il ricorso è stato respinto. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori in favore della Regione e in 1.500 euro oltre accessori in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2-bis, l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013

    Pertanto, la fattispecie odierna, in ragione del dirimente elemento di fatto evidenziato, è sussumibile nell’ipotesi primaria (“nuova installazione” ex art. 6, comma 2-bis, della L.R. n. 5/2013) con conseguente infondatezza della prima doglianza.

    La disposizione si applica quando vengono installati apparecchi nuovi e diversi da quelli precedentemente presenti, anche se collocati nel medesimo esercizio: in tale ipotesi si configura la nuova installazione vietata nella zona di rispetto, senza necessità di ricondurre il caso alle fattispecie equiparate del comma 2-ter.

  • art. 6, comma 2-ter, l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013

    il successivo comma 2-ter elenca le fattispecie che il Legislatore regionale ha inteso (ulteriormente rispetto all’ipotesi primaria) equiparare alla nuova installazione (“Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.”).

    Le ipotesi elencate dal comma 2-ter sono ulteriori fattispecie equiparate alla nuova installazione; non occorre applicarle quando i fatti integrano già l’ipotesi primaria di installazione di apparecchi nuovi.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    nel caso di specie i cinque apparecchi oggetto del verbale di accertamento, sono nuovi e diversi rispetto a quelli di Lottomatica precedentemente installati (contraddistinti da numeri identificativi differenti e non confondibili perché presenti nei registri pubblici);

    Il Collegio ha valorizzato il dato fattuale allegato dalle amministrazioni e non contestato dalla parte ricorrente, traendone le conseguenze probatorie previste dall’art. 64, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • La disciplina che vieta la nuova installazione di apparecchi da gioco in prossimità di luoghi sensibili si applica quando gli apparecchi installati sono nuovi e distinti da quelli precedentemente presenti, anche se collocati nel medesimo esercizio; in tal caso la fattispecie rientra nell’ipotesi primaria di nuova installazione e non è necessario ricorrere alle ipotesi equiparate previste dalla legge.
  • Il rigetto di un’istanza di autotutela non è meramente confermativo quando l’amministrazione svolge una nuova valutazione dell’istruttoria e delle ragioni prospettate dall’istante; in tale ipotesi l’atto non può essere considerato irrilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione dei provvedimenti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTermini e notificazione del ricorso
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoAutotutela decisoria

Testo integrale

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