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Sentenza

Sentenza n. 680/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Seconda, n. 112/2023, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202300696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 112/2023, che aveva respinto i ricorsi contro l’ingiunzione di demolizione del 4 ottobre 2017, l’ordinanza di sospensione dei lavori per lottizzazione abusiva del 19 ottobre 2018 e l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del 6 novembre 2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR, riproponendo le censure già dedotte nei tre ricorsi riuniti. In primo luogo hanno contestato che gli ordini e le misure ripristinatorie potessero essere indirizzati ai proprietari e comproprietari non autori degli abusi: hanno sostenuto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.P.R. 380/2001, responsabile fosse soltanto la persona che aveva commissionato i lavori e che i coniugi non fossero né proprietari né responsabili. In secondo luogo hanno denunciato la difformità tra gli abusi contestati dal Comune e quelli oggetto del procedimento penale, nel quale sarebbe stata contestata alla sola committente la sopraelevazione, mentre il Comune aveva rilevato anche ampliamenti al piano terra e un magazzino; hanno inoltre dedotto l’estraneità degli altri appellanti. Con un ulteriore motivo hanno censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in particolare prima dell’acquisizione del 6 novembre 2019. Hanno poi dedotto l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione del 2017 perché adottata mentre erano pendenti le domande di condono, il difetto di motivazione quanto all’interesse pubblico e l’insussistenza della lottizzazione abusiva. Il Comune ha resistito. Nel corso del giudizio d’appello il CGARS ha chiesto chiarimenti sul diniego di condono del 12 febbraio 2018 e documentazione reddituale ai fini del patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

L’appello è respinto. Il primo motivo è infondato: le misure ripristinatorie edilizie hanno carattere reale e possono essere rivolte anche al proprietario attuale, indipendentemente dalla responsabilità personale per l’abuso; gli artt. 30, comma 7, e 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 individuano proprietario e responsabile dell’abuso quali destinatari dei provvedimenti. La qualità di coniugi delle comproprietarie consente inoltre di presumere la contitolarità in regime di comunione legale. Il secondo motivo è infondato perché l’accertamento amministrativo è autonomo rispetto a quello penale: il Comune poteva contestare opere ulteriori rispetto a quelle comprese nell’imputazione penale, e la responsabilità attribuita a una sola persona in sede penale non esclude la legittimazione dei proprietari e comproprietari rispetto alle misure ripristinatorie. Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio distingue l’ingiunzione del 2017, relativa a singoli abusi edilizi, dall’ordinanza del 2018, fondata sulla lottizzazione abusiva, e dall’acquisizione del 2019, conseguente a quest’ultima. Pur rilevando che gli accertamenti di lottizzazione richiedono normalmente il contraddittorio, ritiene che nel caso concreto l’omissione e i dedotti vizi formali non comportino annullabilità: il diniego di condono del 12 febbraio 2018, non impugnato e divenuto definitivo, aveva accertato l’abusività delle opere e la lottizzazione; l’Amministrazione avrebbe quindi dovuto adottare nuovamente atti di identico contenuto. Trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le censure sull’ingiunzione del 2017 sono dichiarate inammissibili per carenza di interesse nella parte in cui non incidono sull’acquisizione del 2019, adottata esclusivamente quale conseguenza dell’ordinanza del 2018 per lottizzazione abusiva e non dell’inottemperanza all’ingiunzione del 2017. È respinta la censura di difetto di motivazione: l’ordine di demolizione di opere abusive è vincolato e non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, neppure se adottato a distanza di tempo; la motivazione delle misure relative alla lottizzazione era inoltre costituita dal diniego di condono definitivo. Le contestazioni sull’insussistenza della lottizzazione sono inammissibili perché il relativo accertamento risultava dal diniego di condono non impugnato. Gli appellanti sono condannati, in solido, a rifondere al Comune € 2.500,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA. È inoltre rigettata l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, confermando il decreto della Commissione competente, per la manifesta infondatezza dell’appello e la colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive del medesimo

    La disposizione individua i soggetti responsabili della conformità delle opere, ma non esclude che i provvedimenti ripristinatori siano rivolti anche al proprietario dell’immobile, in quanto misure riferite al bene.

  • art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001

    Peraltro, l’art. 30 co. 7 e l’art. 31 co. 2 D.P.R. n. 380/2001 individuano nel proprietario, unitamente al responsabile dell’abuso, il destinatario dell’ordine di sospensione dei lavori e dell’ingiunzione a demolire.

    Il proprietario, oltre al responsabile dell’abuso, è destinatario dei provvedimenti previsti dalla disciplina edilizia richiamata, anche se non abbia personalmente realizzato le opere.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Peraltro, l’art. 30 co. 7 e l’art. 31 co. 2 D.P.R. n. 380/2001 individuano nel proprietario, unitamente al responsabile dell’abuso, il destinatario dell’ordine di sospensione dei lavori e dell’ingiunzione a demolire.

    L’ingiunzione a demolire può essere indirizzata al proprietario insieme al responsabile dell’abuso; la responsabilità personale per la realizzazione dell’abuso non è condizione per la destinatariazione della misura ripristinatoria.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    In conclusione, la mancata notifica al coniuge comproprietario in regime di comunione legale dell'ordine di demolizione, pur non inficiando la legittimità dello stesso, preclude l'emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.

    La mancata notifica dell’ordine di demolizione al coniuge comproprietario non invalida l’ordine, ma impedisce l’acquisizione gratuita nei suoi confronti, perché non può essergli imputata l’inottemperanza a un ordine che non gli è stato notificato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Donde, la prova, ai sensi dell’art. 21 octies co. 2 L. n. 241/1990, dell’inutilità di un eventuale annullamento degli atti impugnati poiché l’Amministrazione sarebbe obbligata ad emanarli nuovamente con il medesimo contenuto.

    L’omissione della comunicazione di avvio e gli altri vizi formali non determinano l’annullamento quando, alla luce dell’accertamento definitivo dell’abusività e della lottizzazione, l’Amministrazione sarebbe tenuta a riadottare atti con il medesimo contenuto.

  • art. 136 d.P.R. 115/2002

    Considerata la manifesta infondatezza dell’appello, deve essere confermato il decreto n. 22/2025 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e, di conseguenza, deve essere negata l’ammissione degli appellanti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ricorrendo gli estremi della colpa grave di cui all’art.136 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    La manifesta infondatezza dell’appello è ritenuta integrare colpa grave e giustifica il diniego del patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Le misure ripristinatorie in materia edilizia hanno natura reale e sono dirette al bene, non all’autore della violazione; possono quindi essere rivolte anche al proprietario attuale non responsabile dell’abuso, ferma la necessità che l’ordine sia notificato ai soggetti nei cui confronti si intendano far valere gli effetti conseguenti.
  • La mancata notificazione dell’ordine di demolizione al coniuge comproprietario in regime di comunione legale non determina l’illegittimità dell’ordine, ma preclude l’acquisizione gratuita nei suoi confronti, non potendogli essere imputata l’inottemperanza a un ordine non rivolto a lui.
  • L’accertamento amministrativo dell’abuso edilizio è autonomo rispetto al procedimento penale: l’Amministrazione può contestare opere ulteriori rispetto a quelle oggetto dell’imputazione e non è vincolata alle risultanze penali.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta annullabilità quando un accertamento definitivo e non impugnato dimostri l’abusività delle opere e la lottizzazione, e l’Amministrazione sarebbe comunque tenuta a riadottare il provvedimento con contenuto identico ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, anche se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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