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Sentenza

Sentenza n. 1987/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202503132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di licenze di porto d’armi dal 1986, ha impugnato il decreto prefettizio che gli ha revocato la licenza per difesa personale e ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il provvedimento era intervenuto dopo la segnalazione della ex compagna, che aveva chiesto l’ammonimento per presunti atti persecutori; il relativo procedimento è stato poi archiviato, riconoscendo fondate le difese dell’interessato. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 TULPS e dell’art. 8 d.l. 11/2009, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità e sviamento: la revoca sarebbe stata fondata sulla sola denuncia della ex compagna senza una valutazione autonoma e concreta della sua personalità e delle sue difese. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e falsa applicazione dell’art. 38 TULPS, perché il decreto gli contestava anche l’omessa denuncia di quattro armi, addebito non indicato nella comunicazione di avvio e sul quale non aveva potuto controdedurre. L’amministrazione ha sostenuto che il ritiro sarebbe stato dovuto in caso di ammonimento e che sarebbe comunque giustificato dalle contestazioni sulla custodia e detenzione delle armi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto. Ha rilevato che il ricorrente non era mai stato destinatario di un ammonimento: la relativa richiesta era stata archiviata dopo che le sue difese erano state ritenute fondate. Non era quindi applicabile il vincolo relativo alla detenzione di armi previsto per i soggetti ammoniti; inoltre, l’archiviazione documentava approfondimenti istruttori favorevoli al ricorrente, non valorizzati dall’amministrazione nel provvedimento impugnato. Quanto alla contestata omessa denuncia di quattro armi, il TAR ha ritenuto che l’addebito, non comunicato con l’avvio del procedimento, non potesse essere introdotto per la prima volta nel decreto, privando l’interessato della possibilità di controdedurre. Ha inoltre osservato che la richiesta di archiviazione del procedimento relativo all’art. 697 c.p. valutava il fatto come di particolare tenuità e che tale elemento residuo non era comunque idoneo a fondare il necessario giudizio di pericolosità sociale, anche considerando che il ricorrente era abilitato da circa trent’anni senza precedenti problematiche. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti e liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 10, 11, 39, 42 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Quanto alla presunta detenzione abusiva di armi si ribadisce che, come già evidenziato in sede cautelare, la questione viene menzionata nel provvedimento impugnato ma non è stata oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e il ricorrente non ha quindi avuto modo di controdedurre in fase procedimentale.

    La contestazione relativa alla detenzione abusiva di armi non può essere utilizzata a fondamento del provvedimento quando non sia stata previamente comunicata all’interessato, impedendogli di presentare controdeduzioni.

  • art. 8 d.l. 11/2009

    Ne consegue che non solo non appare pertinente l’invocata normativa che stabilisce un vincolo in tema di detenzione armi per quanto concerne i soggetti colpiti da ammonimento, per l’evidente ragione che nel caso di specie non vi è stato alcun ammonimento, ma neppure pare residuare spazio per ulteriori approfondimenti delle condotte (non condotti dall’amministrazione resistente), posto che l’archiviazione stessa dà atto di approfondimenti istruttori che hanno corroborato le tesi del ricorrente.

    Il vincolo in materia di detenzione delle armi previsto per i soggetti ammoniti non opera se l’interessato non è stato destinatario di un ammonimento; l’archiviazione del procedimento, dopo l’accoglimento delle difese, esclude che tale presupposto possa essere dato per sussistente.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    Quanto alla presunta detenzione abusiva di armi si ribadisce che, come già evidenziato in sede cautelare, la questione viene menzionata nel provvedimento impugnato ma non è stata oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e il ricorrente non ha quindi avuto modo di controdedurre in fase procedimentale.

    Le garanzie partecipative richiedono che l’addebito posto a fondamento del provvedimento sia portato a conoscenza dell’interessato durante il procedimento, così da consentirgli di presentare le proprie controdeduzioni.

  • art. 3 l. 241/1990

    Ne consegue che non solo non appare pertinente l’invocata normativa che stabilisce un vincolo in tema di detenzione armi per quanto concerne i soggetti colpiti da ammonimento, per l’evidente ragione che nel caso di specie non vi è stato alcun ammonimento, ma neppure pare residuare spazio per ulteriori approfondimenti delle condotte (non condotti dall’amministrazione resistente), posto che l’archiviazione stessa dà atto di approfondimenti istruttori che hanno corroborato le tesi del ricorrente.

    La decisione esclude che il provvedimento possa poggiare su un presupposto insussistente e richiede che la valutazione amministrativa consideri gli esiti istruttori e le difese favorevoli all’interessato.

  • art. 697 c.p.

    Ad abundantiam parte ricorrente ha altresì prodotto in giudizio una richiesta di archiviazione relativa al procedimento instaurato nei suoi confronti per violazione dell’articolo 697 c.p. motivata sull’assunto della particolare tenuità del fatto; fermo e ribadito che l’addebito non poteva essere esplicitato per la prima volta nel solo provvedimento impugnato, se ne ricava altresì che l’intera condotta è stata già valutata particolarmente tenue e, l’unico potenziale addebito residuo, non sarebbe comunque idoneo a suffragare un giudizio di pericolosità sociale che è necessario presupposto per la revoca di porto d’armi e correlato divieto di detenzione nei confronti di un soggetto che ne risulta abilitato senza problematica alcuna da circa trenta anni.

    La particolare tenuità attribuita al fatto nell’istanza di archiviazione, unitamente alla mancata contestazione procedimentale, non consente di ricavare da quell’addebito un giudizio di pericolosità sociale sufficiente a giustificare la revoca della licenza e il divieto di detenzione.

Massime di principio

  • La misura di revoca del porto d’armi e il correlato divieto di detenzione fondati sul regime previsto per i soggetti ammoniti presuppongono l’effettiva adozione di un provvedimento di ammonimento; l’avvio del relativo procedimento, se poi archiviato, non equivale all’ammonimento.
  • Un addebito sfavorevole non previamente comunicato nel procedimento non può essere introdotto per la prima volta nel provvedimento conclusivo a fondamento della decisione, poiché l’interessato deve poter presentare controdeduzioni.
  • La revoca del porto d’armi e il divieto di detenzione richiedono un giudizio di pericolosità sociale concretamente fondato; un addebito valutato di particolare tenuità non è, da solo, sufficiente a sorreggerlo, specie in presenza di una lunga precedente abilitazione senza problematiche.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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