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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24102/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione e rettifica relativo a un atto di compravendita di un complesso immobiliare, stipulato dalla società resistente in favore di una società di leasing e di un altro soggetto societario. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo deciso in primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato che nell'avviso era stato valutato lo stato interno del complesso immobiliare e che le unità immobiliari poste a confronto erano state omogeneizzate; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per difetto di motivazione, ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse esaminato le specifiche censure d'appello riguardanti le carenze motivazionali della decisione di primo grado e della sentenza impugnata. La resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata depositata l'11 giugno 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 15 gennaio 2021, quindi oltre il termine lungo semestrale di impugnazione di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., anche computando la sospensione feriale. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., calcolato secondo il regime ratione temporis applicabile e tenendo conto della sospensione feriale.
  • L'eccezione di tardività, se fondata sul dato oggettivo delle date di deposito della sentenza impugnata e di notifica del ricorso, assorbe l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, la parte ricorrente è condannata alle spese in favore della controparte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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