Cassazione Civile, Ordinanza n. 24102/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione e rettifica relativo a un atto di compravendita di un complesso immobiliare, stipulato dalla società resistente in favore di una società di leasing e di un altro soggetto societario. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo deciso in primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato che nell'avviso era stato valutato lo stato interno del complesso immobiliare e che le unità immobiliari poste a confronto erano state omogeneizzate; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per difetto di motivazione, ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse esaminato le specifiche censure d'appello riguardanti le carenze motivazionali della decisione di primo grado e della sentenza impugnata. La resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata depositata l'11 giugno 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 15 gennaio 2021, quindi oltre il termine lungo semestrale di impugnazione di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., anche computando la sospensione feriale. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di rettifica del valore nell'atto soggetto a registrazione.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di rettifica dell'imposta di registro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per censurare la sentenza di merito per violazione di legge.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del requisito motivazionale della decisione tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per dedurre la nullità della sentenza e del procedimento.
Applicato dalla Corte per ritenere decorso il termine lungo di impugnazione, con conseguente tardività del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., calcolato secondo il regime ratione temporis applicabile e tenendo conto della sospensione feriale.
- L'eccezione di tardività, se fondata sul dato oggettivo delle date di deposito della sentenza impugnata e di notifica del ricorso, assorbe l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, la parte ricorrente è condannata alle spese in favore della controparte soccombente.
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