Cassazione Civile, Ordinanza n. 07549/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda tardiva di ammissione al passivo, proposta da una banca per un credito di oltre 9 milioni di euro fatto valere in forza di una "garanzia ombrello" rilasciata dalla capogruppo a favore di società del gruppo. Il credito era collegato a quattro pagherò cambiari emessi da una società controllata estera. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo non provata, con data certa e in modo specifico, la circostanza decisiva della partecipazione totalitaria della garante al momento in cui sarebbe sorta l'obbligazione garantita, presupposto per applicare la responsabilità dell'unico socio ex art. 2362 c.c.; hanno inoltre escluso che i successivi aumenti dell'importo garantito integrassero novazione o nuove autonome obbligazioni. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 167 e 2697 c.c. per mancato riconoscimento della non contestazione e per errata applicazione del criterio di vicinanza della prova, sostenendo che la controparte non avesse contestato specificamente i fatti e che la prova della data di insorgenza dell'unipersonalità fosse nella disponibilità della procedura; 2) violazione degli artt. 2362, 1936, 1173, 1324, 1334, 1230 e 1231 c.c. per avere la Corte escluso che gli incrementi successivi della garanzia costituissero nuove obbligazioni o novazioni, e quindi nuovi momenti rilevanti ai fini della responsabilità dell'unico socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla non contestazione, osservando che la controparte aveva comunque contestato l'idoneità e la data certa della documentazione prodotta, sicché non vi era difetto di contestazione specifica; ha inoltre escluso che operasse il criterio di vicinanza della prova, richiamando il principio per cui esso non deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c. e non può sostituire l'onere dell'attore di provare i fatti costitutivi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la novazione richiede un inequivoco animus novandi e un aliquid novi, non desumibili dal solo aumento dell'importo garantito; ha quindi condiviso la conclusione di merito secondo cui gli incrementi della fideiussione erano mere modifiche accessorie dell'originario rapporto. Ha infine confermato che il documento invocato per anticipare a settembre 1994 la partecipazione totalitaria era privo di adeguata attendibilità e data certa, sicché mancava la prova decisiva del presupposto temporale della responsabilità ex art. 2362 c.c. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 101 l.f.
richiamato quale base della domanda tardiva di ammissione al passivo.
la responsabilità illimitata dell'unico socio presuppone che l'obbligazione sociale sia sorta nel periodo della partecipazione totalitaria, presupposto che nel caso non è stato provato.
il principio di non contestazione opera solo se la parte convenuta non contesta in modo analitico i fatti allegati dall'attore.
il convenuto ha l'onere di prendere posizione in modo specifico sui fatti allegati; qui tale onere è stato ritenuto assolto dalla contestazione dell'idoneità probatoria dei documenti.
resta fermo l'onere dell'attore di provare i fatti costitutivi del diritto azionato; il criterio di vicinanza della prova non lo deroga.
richiamato nel contesto della disciplina della fideiussione.
richiamato tra le norme invocate per sostenere l'esistenza di nuove obbligazioni.
richiamato tra le norme invocate con riferimento agli atti unilaterali e alla loro efficacia.
richiamato tra le norme invocate con riferimento alla produzione degli effetti degli atti unilaterali.
la novazione richiede volontà inequivoca di estinguere l'obbligazione precedente e sostituirla con una nuova.
le modificazioni accessorie dell'obbligazione non comportano novazione.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non opera quando la parte convenuta contesti, pur sinteticamente, l'idoneità e la rilevanza probatoria dei documenti prodotti dall'attore; in tal caso l'attore resta onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.
- Il criterio di vicinanza della prova è un criterio ermeneutico della regola dell'art. 2697 c.c. e non ne sovverte la ripartizione: esso non consente di addossare al convenuto la prova di fatti costitutivi che spettano all'attore.
- La responsabilità dell'unico socio ex art. 2362 c.c. presuppone la prova certa che l'obbligazione sociale sia sorta nel periodo in cui sussisteva l'unipersonalità.
- La novazione oggettiva richiede una volontà comune e inequivoca di estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova; un mero aumento quantitativo dell'importo garantito non basta, se non risulta un effettivo animus novandi.
- Le modifiche che incidono solo in via accessoria sull'originaria fideiussione, anche se comportano incrementi dell'importo garantito, non sono di per sé idonee a far sorgere una nuova obbligazione autonoma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →