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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20042/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP del 02/10/2024 perché il giudice, nell’ambito di giudizio abbreviato, ha sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare nonostante il divieto previsto dall'art. 59 L. 689/81 (come modificato dal D.lgs. 150/2022) che esclude l'applicabilità delle pene sostitutive ai reati "ostativi" richiamati dall'art. 4-bis L. 354/1975; nel caso concreto la rapina aggravata (art. 628 c.p.) sarebbe rientrata tra i reati ostativi, impedendo dunque la sostituzione della pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che, pur essendo in linea di principio corretto l'assunto del P.G. sul profilo normativo, nel caso concreto il GIP ha espressamente escluso la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, co. 3, n. 3-bis c.p. (perché il fatto si è verificato fuori della privata dimora), e tale esclusione non è stata soltanto indifferente ai fini del trattamento sanzionatorio ma ha privato il reato della connotazione che lo renderebbe "ostativo". Di conseguenza non operava il divieto di cui all'art. 59 L. 689/81 e la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare è legittima. La sentenza di condanna (2 anni e 8 mesi e multa di euro 600,00) con la sostituzione della pena è dunque confermata.

Norme richiamate

  • art. 59 L. 689/81

    L’art. 59 L. 689/81 detta le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ...; b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria ...; c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale ...; d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

    La norma preclude in astratto la sostituzione delle pene per i reati indicati (tra cui quelli richiamati dall'art. 4-bis). Tuttavia la Corte ha osservato che la preclusione non trova applicazione qualora, nella decisione di merito, risulti che l'ipotesi aggravata richiamata sia stata effettivamente esclusa in fatto, modificando così la concreta configurazione del reato.

  • art. 4-bis L. 354/1975

    "I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, secondo e terzo comma, 600 ter, terzo comma, 600 quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale..."

    La norma individua i delitti "ostativi" ai fini della concessione dei benefici penitenziari. La giurisprudenza sottolinea che l'esclusione opera spesso in rapporto all'astratto titolo del reato; tuttavia la Corte ha ritenuto che, se la sentenza di merito esclude in fatto l'aggravante che farebbe rientrare il reato tra quelli indicati, il profilo ostativo viene meno e i benefici/pene sostitutive possono essere applicati.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina la rapina e le sue aggravanti. Nel caso qui esaminato la circostanza aggravante prevista dal comma 3, n. 3-bis (rapina commessa in luogo di privata dimora o comunque in circostanze che aumentano la gravità) è stata esclusa dal GIP in fatto, incidendo sulla qualificazione come reato "ostativo".

  • D.lgs. 150/2022

    Modifica normativa richiamata dal ricorrente che ha inciso sull'art. 59 L. 689/81; la Corte ha preso atto delle modifiche ma ha deciso sulla base dell'esclusione fattuale dell'aggravante operata nella sentenza impugnata.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Riferimento normativo alle pene sostitutive; l'applicabilità delle pene sostitutive è regolata anche in relazione alle preclusioni di cui all'art. 59 L. 689/81 e alle esclusioni previste dall'art. 4-bis.

  • art. 323-bis cod. pen. (secondo comma)

    Previsione richiamata come possibile eccezione nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale che, se applicata, può consentire la fruizione dei benefici nonostante il delitto sia tra quelli indicati dall'art. 4-bis.

Massime di principio

  • L'operatività della disciplina "ostativa" (art. 4-bis L. 354/1975 e art. 59 L. 689/81) va valutata non solo sul titolo astratto del reato ma anche sulla concreta ricostruzione fattuale: se il giudice di merito esclude in fatto l'aggravante che renderebbe il reato ostativo, le preclusioni alle pene sostitutive non si applicano.
  • Per poter impedire l'applicazione di benefici o pene sostitutive basandosi su norme ostative, è necessario che la qualificazione aggravata del reato emerga dalla motivazione della sentenza; un accertamento negativo dell'aggravante apre la strada alle misure sostitutive.
  • La giurisprudenza tende a considerare l'art. 4-bis riferito al titolo del reato, ma decisioni motivatamente fondate che modificano la fattispecie in concreto (esclusione dell'aggravante) sono idonee a eliminare l'ostatività.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe puntare a far emergere e motivare l'esclusione delle circostanze aggravanti (o il riconoscimento di attenuanti speciali come art. 323-bis) per consentire l'accesso a misure alternative alla detenzione.
  • Chi impugna per contestare l'applicabilità delle pene sostitutive (es. il P.G.) deve dimostrare che l'aggravante ostativa è stata correttamente accertata in fatto; una mera affermazione astratta del titolo non è sufficiente se la decisione di merito documenta l'esclusione dell'aggravante.

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