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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori degli imputati hanno impugnato l'ordinanza del GUP che, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato e fissato l'udienza per la discussione, ha revocato la precedente ordinanza disponendo che l'udienza fissata si svolgesse solo per l'integrazione del contraddittorio con le persone che avevano presentato querela e ha rinviato la discussione a udienza successiva. I ricorrenti hanno dedotto l'abnormità del provvedimento sostenendo che il Giudice non poteva in assenza di specifica previsione normativa disporre una regressione del procedimento a una fase anteriore per consentire l'integrazione del contraddittorio, non essendovi nullità insanabili e alterandosi così la regolare prosecuzione del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza da parte del GUP come esercizio del potere di sanare nullità processuali (in particolare l'omessa citazione delle persone offese) mediante l'integrazione del contraddittorio e la possibile costituzione di parte civile. La Corte ha osservato che tale rimedio è consentito anche nelle nullità non solo assolute (richiamando l'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e che, nel procedimento abbreviato, la costituzione di parte civile è tempestiva purché avvenga dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio e prima della dichiarazione di apertura della discussione (art. 441, comma 2 e art. 421, comma 1, cod. proc. pen., conforme giurisprudenza). Perciò non vi è stata regressione illegittima e il provvedimento non è abnorme. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e a versare ciascuno euro 3.000 alla cassa delle ammende, in via equitativa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.; art. 81, secondo comma, cod. pen.; art. 110 cod. pen.; art. 393 cod. pen.

    Richiamate quale riferimento alle fattispecie penali contestate nei decreti e nell'opposizione; non rilevanti per la decisione sul profilo processuale di ammissibilità del ricorso.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Individua la nullità conseguente all'omessa citazione della persona offesa/querelante; la Corte ricorda che il giudice deve poter porre rimedio a questa nullità revocando precedenti provvedimenti per consentire l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 441, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato; la Corte afferma che la costituzione di parte civile è tempestiva se intervenuta dopo la conoscenza di tale ordinanza ma prima dell'apertura della discussione.

  • art. 421, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce la dichiarazione di apertura della discussione; la Corte utilizza questo termine come termine finale per la tempestività della costituzione di parte civile nel giudizio abbreviato.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'ammenda equitativa alla cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non fondato il motivo di inammissibilità in tutto senza attribuire colpa grave, ma ha comunque disposto il pagamento di una somma equitativa in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato la costituzione della parte civile è tempestiva se avviene dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, ma prima della dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1.
  • Il giudice è legittimato a revocare precedenti ordinanze e a fissare udienze specifiche per l'integrazione del contraddittorio al fine di sanare nullità (anche relative) come l'omessa citazione della persona offesa, senza che ciò costituisca necessariamente una regressione abnorme del procedimento.
  • Le nullità processuali non devono essere rimesse esclusivamente alle ipotesi di nullità assoluta: il rimedio giudiziale per sanare omissioni procedurali è applicabile anche per nullità di altra natura, compatibilmente coi termini processuali rilevanti.
  • Le impugnazioni ritenute manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e, se del caso, ammende in favore della cassa delle ammende, valutate in via equitativa.
  • Per l'avvocato della parte lesa: se la persona offesa non è stata citata, è possibile chiedere integrazione del contraddittorio e la remissione in termini prima dell'apertura della discussione; per la difesa dell'imputato: occorre verificare tempestivamente la regolarità delle notifiche e della costituzione delle parti per evitare rinvii.

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