Cassazione Penale, Ordinanza n. 20000/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e respinte in appello con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/10/2024. Dal testo emerge che la vicenda fattuale era stata ricostruita sulla base di un'annotazione di polizia giudiziaria: l'imputato avrebbe tenuto una condotta aggressiva e pericolosa nei confronti degli operanti, consistente nel dare pugni all'auto di servizio e nello sbattere ripetutamente la testa contro il veicolo. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare vizi logici o giuridici decisivi della motivazione. La censura, quindi, non si confrontava in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
La condotta descritta nel provvedimento di merito è stata ritenuta pacificamente sussumibile nella resistenza a pubblico ufficiale.
con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità, la mera reiterazione dei motivi non consente un sindacato di legittimità utile all'accoglimento.
- La condotta aggressiva o violenta rivolta contro l'operato degli agenti, anche mediante gesti materiali contro il veicolo di servizio, può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale se idonea a ostacolare l'attività dell'ufficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa specifica disciplina.
- rami
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