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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20000/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e respinte in appello con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/10/2024. Dal testo emerge che la vicenda fattuale era stata ricostruita sulla base di un'annotazione di polizia giudiziaria: l'imputato avrebbe tenuto una condotta aggressiva e pericolosa nei confronti degli operanti, consistente nel dare pugni all'auto di servizio e nello sbattere ripetutamente la testa contro il veicolo. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare vizi logici o giuridici decisivi della motivazione. La censura, quindi, non si confrontava in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

    La condotta descritta nel provvedimento di merito è stata ritenuta pacificamente sussumibile nella resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità, la mera reiterazione dei motivi non consente un sindacato di legittimità utile all'accoglimento.
  • La condotta aggressiva o violenta rivolta contro l'operato degli agenti, anche mediante gesti materiali contro il veicolo di servizio, può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale se idonea a ostacolare l'attività dell'ufficio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa specifica disciplina.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

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