Cassazione Penale, Ordinanza n. 02617/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura si risolvesse in una richiesta di riesame del merito non consentita in sede di legittimità e che la motivazione della Corte territoriale fosse immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione è stata investita del ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna dell'imputato a due anni di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorso era articolato in un solo motivo: si lamentavano asserite carenze motivazionali della decisione d'appello e si chiedeva, sostanzialmente, un nuovo esame nel merito della vicenda, deducendo la mancata considerazione di cause di proscioglimento rilevabili ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato dal giudice di merito in modo логico e conforme alle emergenze investigative.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Integra il reato contestato all'imputato per la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nella specie per l'allontanamento dal Comune di residenza senza giustificato motivo.
Le cause di proscioglimento devono essere valutate solo nei limiti in cui emergano dagli atti; la doglianza sull'omessa considerazione è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale le aveva già esaminate nel rispetto della logica e delle prove.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di un vizio di motivazione in una richiesta di nuovo giudizio sul merito della vicenda probatoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso è corretta quando la motivazione della sentenza impugnata risulta coerente con le risultanze investigative e non presenta illogicità manifeste.
- Nel giudizio di cassazione, la mancata individuazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente dedotta se la Corte di merito le ha già esaminate e non emergono dagli atti elementi univoci e immediati in tal senso.
- La violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno può essere integrata dall'allontanamento dal Comune imposto dalla misura senza giustificato motivo.
Come è indicizzato
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