Cassazione Civile, Ordinanza n. 21853/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione negoziale del 2002 relativa a un terreno edificabile di proprietà di privati, ceduto a una società costruttrice che, secondo la prospettazione degli stessi, avrebbe dovuto edificare e trasferire in cambio un’unità immobiliare futura. Dopo l’inadempimento della società, i privati avevano promosso davanti al tribunale ordinario una domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del bene, trascritta prima del fallimento; dichiarato il fallimento della società, hanno poi riassunto il giudizio nei confronti della curatela e, in sede concorsuale, hanno presentato domanda tardiva di restituzione degli immobili nonché, in subordine, di ammissione al passivo per una somma corrispondente al valore/prezzo dedotto. Il giudice delegato ha respinto entrambe le domande; l’opposizione ex art. 98 l.fall. è stata rigettata dal tribunale. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 72 e 93 l.fall. e dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che la domanda restitutoria/risarcitoria in sede fallimentare presupponeva la definizione del giudizio ordinario sulla risoluzione e che il giudizio di opposizione allo stato passivo avrebbe dovuto essere sospeso; dall’altro, hanno denunciato violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, lamentando che il tribunale avesse erroneamente escluso che l’operazione fosse in realtà una permuta di cosa presente con cosa futura, con conseguente diritto alla restituzione del valore dell’area ceduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla sospensione e alla disciplina fallimentare: richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, ha osservato che, quando la risoluzione per inadempimento costituisce il presupposto di domande restitutorie o risarcitorie nei confronti della massa, e la domanda sia stata proposta prima del fallimento e trascritta prima di esso, il contraente in bonis deve proporre in sede fallimentare anche la domanda di risoluzione, insieme alle domande conseguenziali, mentre non è ammissibile mantenere separato il giudizio ordinario o sospendere l’opposizione per attendere la definizione di quel giudizio. Le domande di restituzione proposte in sede concorsuale senza il necessario fondamento della domanda di risoluzione sono quindi infondate. Quanto ai motivi sull’interpretazione dei contratti e sulla qualificazione dell’operazione come permuta, la Corte li ha dichiarati inammissibili per difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano trascritto nel ricorso i testi contrattuali rilevanti né assolto l’onere di specificazione richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Le spese sono state compensate integralmente per la sopravvenuta risoluzione del contrasto interpretativo da parte delle Sezioni Unite; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande restitutorie o risarcitorie verso la massa, se proposta prima del fallimento e trascritta prima di esso, diventa improcedibile in sede ordinaria e va proposta nel rito fallimentare insieme alle domande conseguenziali.
Le domande di contenuto restitutorio o risarcitorio conseguenti alla risoluzione devono essere fatte valere nel passivo secondo il rito speciale concorsuale.
L’opposizione allo stato passivo è il rimedio utilizzato per contestare il rigetto della domanda di ammissione, ma non consente di aggirare la necessaria struttura unitaria della domanda concorsuale.
La sospensione necessaria è esclusa quando non ricorrono i presupposti; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto corretta la mancata sospensione perché la domanda restitutoria in sede fallimentare non poteva dipendere da un separato giudizio ordinario da attendere.
artt. 1362, 1363 ss., 1366 e 1369 ss. c.c.
Le doglianze sull’interpretazione del complesso negoziale sono state dichiarate inammissibili per mancata specificità, non essendo stati riprodotti nel ricorso i testi contrattuali necessari alla verifica di legittimità.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della tesi della ricostruzione unitaria dell’operazione negoziale e della sua qualificazione, ma non esaminati nel merito per difetto di specificità del motivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi denuncia l’omessa o erronea valutazione di documenti deve indicare con precisione dove il documento si trovi e trascriverne o riassumerne il contenuto; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se la risoluzione per inadempimento costituisce il presupposto logico e giuridico di domande restitutorie o risarcitorie verso un soggetto fallito, tali domande devono essere introdotte unitariamente in sede concorsuale secondo il rito del passivo; non è consentito coltivare separatamente il giudizio ordinario sulla risoluzione e poi chiedere le conseguenze patrimoniali nel fallimento.
- La proposizione, prima del fallimento, di una domanda di risoluzione trascritta non consente al creditore di mantenere separata la tutela restitutoria: la domanda di risoluzione diventa improcedibile in sede ordinaria e deve essere riproposta davanti al giudice delegato insieme alle pretese conseguenziali.
- L’opposizione allo stato passivo non può essere sospesa in attesa della definizione di un autonomo giudizio ordinario sulla risoluzione, quando la corretta disciplina concorsuale impone che la risoluzione sia dedotta nel medesimo procedimento fallimentare.
- Nel ricorso per cassazione fondato su un preteso errore di interpretazione contrattuale o sulla mancata valutazione di documenti, è necessario rispettare rigorosamente l’onere di specificità e di autosufficienza, trascrivendo o riassumendo i testi rilevanti e indicando la loro esatta collocazione processuale; altrimenti il motivo è inammissibile.
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