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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24218/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasceva da uno scioglimento di comunione ordinaria su più immobili tra un comproprietario e gli eredi dell'altro originario contitolare, il quale aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione su alcuni beni e chiesto rimborsi per spese di energia elettrica. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza non definitiva, aveva tra l'altro riconosciuto l'usucapione di un appartamento e negato il rimborso di alcune spese elettriche riferite al capannone; con sentenza definitiva aveva poi ritenuto che tali capi fossero coperti da preclusione e aveva recepito il progetto divisionale del CTU. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 329 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato acquiescenza rispetto al capo sull'usucapione dell'appartamento; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c., perché l'appello sarebbe stato ritenuto carente di specificità anche su quel capo; 3) violazione dell'art. 279 c.p.c. per contrasto tra sentenza non definitiva e definitiva sulla questione del rimborso delle spese di energia elettrica, con asserita formazione di giudicato interno; 4) violazione degli artt. 183, comma 6, e 194 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello aderito alle conclusioni del CTU nonostante un preteso superamento del quesito e l'uso di documenti non allegati dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che dall'atto di appello emergesse una censura diretta anche contro il capo di primo grado che aveva riconosciuto l'usucapione dell'appartamento; ha inoltre ricordato che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, l'art. 342 c.p.c. richiede la chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze, ma non formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo, perché la questione dei conguagli per l'energia elettrica dipendeva dalla preliminare riapertura del tema dell'attribuzione dell'appartamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese dell'intero processo.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    L'assenza di acquiescenza non può essere affermata se dall'atto di appello risulta una contestazione estesa al capo di sentenza censurato; la preclusione richiede una chiara e univoca volontà di accettazione della decisione.

  • art. 342 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, l'appello deve indicare in modo chiaro le questioni e i punti contestati e le ragioni della critica, ma non richiede formule particolari né la redazione di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 279 c.p.c.

    Le statuizioni della sentenza non definitiva, ove non rimesse in discussione nei modi consentiti, incidono sulla successiva decisione; nel caso concreto il motivo è stato però assorbito per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La censura relativa al rispetto del thema decidendum e dell'ambito di trattazione istruttoria è rimasta assorbita.

  • art. 194 c.p.c.

    La doglianza sullo svolgimento della consulenza tecnica e sull'operato del CTU è rimasta assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova in relazione ai conteggi del CTU è rimasta assorbita.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Le doglianze sono state veicolate come vizi processuali dedotti in cassazione.

  • Sez. Unite Cass. n. 27199 del 16/11/2017

    L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

Massime di principio

  • Ai fini della specificità dell'appello, è sufficiente che l'atto consenta di individuare in modo chiaro i capi della sentenza impugnata e le ragioni della critica, anche se la censura è articolata attraverso il richiamo alle risultanze istruttorie e a una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Non può parlarsi di acquiescenza o di mancata impugnazione di un capo se dall'atto di appello, letto nel suo complesso, emerge la volontà di riformare proprio quel punto della decisione di primo grado.
  • Quando un capo della sentenza definitiva dipende logicamente dalla soluzione di una questione preliminare già oggetto di accoglimento o di riapertura in cassazione, le ulteriori censure che presuppongono la precedente soluzione restano assorbite.
  • Il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese dell'intero giudizio.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure relative all'ambito del quesito al CTU e all'onere probatorio diventano prive di autonoma rilevanza quando la questione principale da cui dipendono viene travolta per effetto dell'accoglimento di altri motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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