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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11279/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva ridotto la pena per due ipotesi di ricettazione. Il ricorrente denunciava: (1) difetto di correlazione tra imputazione e sentenza per una presunta riqualificazione del fatto (da riciclaggio a ricettazione) senza contraddittorio; (2) illegittimità nel negare la possibilità di ottenere l'affidamento in prova (messa alla prova) dopo la riqualificazione; (3) travisamento e omessa valutazione di prove documentali (bolle di accompagnamento e fatture emesse da Valoro s.r.l.) che avrebbero dimostrato una lecita provenienza/fornitura dei gioielli; (4) errore nel ritenere proveniente da furto il gioiello n. 508 e difetto di motivazione sulla consapevolezza dell'illiceità degli oggetti; (5) violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" e carenza di motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto ai minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: la riqualificazione non ha alterato gli elementi essenziali del fatto (gli stessi oggetti erano già contestati), quindi non vi è violazione della correlazione; la messa alla prova può essere concessa solo se richiesta esplicitamente dall'imputato dopo la riqualificazione e qui non risulta richiesta; i giudici di merito hanno valutato adeguatamente le prove documentali e testimoniali, ritenendo decisive le dichiarazioni e i riconoscimenti della persona offesa e rilevando incongruenze fra i documenti e gli oggetti effettivamente mostrati in televendita; il vizio di travisamento della prova non è stato dimostrato in modo da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; la motivazione circa la responsabilità personale e la consapevolezza del D'Anna è risultata plausibile e ben argomentata, così come la determinazione della pena. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Usato per valutare la legittimità della riqualificazione della fattispecie in sede di giudizio e le sue conseguenze sul contraddittorio

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 521 per il principio di correlazione tra imputazione e sentenza

  • art. 168-bis cod. pen.

    Riferito ai limiti edittali della fattispecie riqualificata; la riqualificazione è stata ritenuta rientrante in tale ambito

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e al travisamento della prova; la Corte ha valutato che non sussistono i vizi denunciati

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Menziionato come riferimento all'interrogatorio e agli atti prodotti nel dibattimento; i documenti prodotti in tale sede non sono stati ritenuti decisivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • La riqualificazione della fattispecie in sede di giudizio non viola il principio di correlazione se non altera gli elementi essenziali del fatto; conta la sostanza dell'episodio, non la mera qualificazione giuridica applicata.
  • La concessione della messa alla prova dopo una riqualificazione compete solo se l'imputato la richiede espressamente; il giudice non può concederla d'ufficio in presenza di riqualificazione non sollecitata.
  • In Cassazione il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero percorso probatorio e rendere manifestamente illogica la motivazione; non sono ammesse semplici letture alternative dei fatti.
  • La valutazione della credibilità delle prove documentali e testimoniali rimane essenzialmente di competenza del giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la completezza e la logica della motivazione, non sostituisce le proprie valutazioni sui fatti.
  • Per ottenere l'annullamento per carenza di prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" occorre dimostrare che la motivazione sia manifestamente illogica o decisiva in senso contrario; il semplice dubbio o un'interpretazione alternativa non sono sufficienti.
  • La determinazione della pena al di sopra del minimo edittale è legittima se il giudice motiva con elementi concreti e specifici che giustificano l'aumento; tali ragioni devono risultare esplicitate nella sentenza.

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