Cassazione Civile, Sentenza n. 3726/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali (art. 2 l. 16 maggio 1970, n. 281) relativa a concessioni demaniali marittime per l'anno 2012. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (i) omissione di pronuncia su doglianza relativa al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento per mancata allegazione del provvedimento con cui l'Autorità Portuale ha determinato il canone; (ii) violazione e falsa applicazione di norme statali e regionali e principi costituzionali sostenendo che l'imposta non poteva applicarsi a concessioni rilasciate dalle Autorità portuali per finalità non turistico-ricreative quando il canone non è predeterminato per legge; (iii) nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla trasformazione della disciplina regionale che avrebbe reso il tributo un'imposta propria illegittima; (iv) la Regione non avrebbe potuto accertare autonomamente l'omesso versamento in base al comma 3 dell'art. 2 della l. n. 281/1970; (v) contrasto della disciplina regionale con l'art. 1 cod. nav. e la l. n. 84/1994, con profili di illegittimità costituzionale e di competenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso di beni del demanio o del patrimonio indisponibile nello territorio regionale, indipendentemente dall'Autorità che rilascia la concessione; ha ritenuto legittima la tassazione regionale e la determinazione dell'imponibile da parte dell'Autorità portuale nei limiti della normativa statale; ha escluso il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento in quanto le indicazioni fornite (titolarità della concessione, indicazione dell'imposta e dell'aliquota, sanzioni, interessi ecc.) sono state ritenute complete e gli atti richiamati erano comunque in possesso della contribuente; ha affermato altresì che la normativa regionale che ha disposto la trasformazione del tributo (interventi previsti dal d.lgs. n. 68/2011) non ha efficacia retroattiva e non costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina; ha precisato che la disciplina regionale legittima poteri di controllo e accertamento; ha compensato le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione... Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
La Corte interpreta il presupposto impositivo come l'occupazione e l'uso del bene demaniale nel territorio regionale, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione; il comma sul versamento riguarda la modalità di riscossione e non esclude i poteri di accertamento regionale.
Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (art. 1 e seguito)
Dall'1 gennaio 1972 è istituita... l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile... L'imposta è commisurata al 100 per cento del canone di concessione statale.
La normativa regionale ha dato attuazione al presupposto impositivo statale e ha disciplinato modalità di riscossione e accertamento legittime nell'ambito del potere regionale derivato.
Legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85 (articolo unico)
A decorrere dal 1 gennaio 1994 l'imposta... è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al quindici per cento del canone statale di concessione.
La Regione ha fissato una specifica aliquota per le concessioni demaniali marittime nel quadro della disciplina statale; tale scelta è compatibile con i limiti fissati dalla legge statale.
D.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con modificazioni in L. 4 dicembre 1993, n. 494 (art. 7)
Gli enti portuali potranno adottare... criteri diversi... che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.
La disposizione consente agli enti portuali di determinare i canoni secondo criteri differenziati entro limiti direttivi, compatibili con la riserva di legge e con la predeterminazione della base imponibile.
Legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11
Esclude l'applicazione dell'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nei confronti di specifiche concessioni rilasciate da alcune Autorità portuali.
La Corte rileva che tale disposizione non ha efficacia retroattiva e va intesa come attuazione della trasformazione dei tributi prevista dal d.lgs. n. 68/2011, non come interpretazione autentica della previgente disciplina.
D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli
Ha consentito la trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di alcuni tributi regionali in tributi propri, spiegando l'ambito di legittimità degli interventi regionali successivi.
Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riordino porti)
Richiamata come fonte che attribuisce funzioni amministrative alle Autorità portuali ma senza incidere sul presupposto impositivo individuato dalla legge statale; la disciplina portuale non esclude l'applicabilità dell'imposta regionale quando sussiste l'occupazione/use del bene.
Normativa costituzionale e principi giurisprudenziali (art. 23 Cost., art. 111 Cost. ecc.)
La Corte ha richiamato il principio della riserva relativa di legge e i criteri della predeterminazione della prestazione fiscale: la legislazione statale deve fornire criteri direttivi e linee generali; l'intervento amministrativo può specificare quantitativamente ma non può essere arbitrario.
Massime di principio
- Il presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile nel territorio regionale, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione.
- La normativa regionale che disciplina un tributo derivato è legittima se si attiene ai limiti e ai criteri fissati dalla legge statale (riserva relativa di legge): la Regione può determinare aliquote e modalità nel perimetro consentito dallo Stato.
- La mancata allegazione agli avvisi di accertamento di atti richiamati (es. provvedimento di determinazione del canone) non invalida l'atto se la motivazione contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento e se gli atti sono in possesso del contribuente.
- La disposizione regionale che modifica l'ambito di applicazione del tributo a decorrere da una data successiva non ha efficacia retroattiva e non costituisce interpretazione autentica se adottata nell'ambito di trasformazioni normative (es. attuazione del d.lgs. n. 68/2011).
- Le circolari ministeriali non creano diritti soggettivi: l'adesione del contribuente a un'interpretazione ministeriale erronea può tutelare l'affidamento (escludendo sanzioni) ma non esime dall'obbligazione tributaria se prevista dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3659/2024 del 09/02/2024
- Sentenza civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3660/2024 del 09/02/2024
- Sentenza civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3711/2024 del 09/02/2024
- Sentenza civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3716/2024 del 09/02/2024
- Sentenza civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3718/2024 del 09/02/2024
- Sentenza civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3721/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →