Cassazione Civile, Sentenza n. 24235/2025 del 30/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto da Francesco Maluccio avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, confermando in gran parte la decisione del Tribunale di Vibo Valentia, aveva disposto la demolizione di due sopraelevazioni realizzate da Maluccio e il ripristino dello stato dei luoghi. Maluccio ha articolato otto motivi denunciando errori di diritto e di procedura: contestata interpretazione e subordinazione delle domande delle parti (art. 1127 c.c.), difetto di motivazione e contraddittorietà (compresa presunta violazione del principio di legittimo affidamento e di irretroattività), errata applicazione della disciplina edilizia (art. 36 T.U. edilizia e connessi), vizi e omessa valutazione delle CTU (prima e seconda perizia), extrapetizione e violazione del diritto di difesa, illegittima applicazione delle norme tecniche antisismiche successive alla costruzione; in via incidentale Alfonso Ostone ha impugnato la liquidazione e ripartizione delle spese processuali e delle CTU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Maluccio e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Ostone. La Corte ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la valutazione di merito della Corte d'appello secondo cui le sopraelevazioni non erano compatibili con le condizioni statiche dell'edificio e non hanno superato la presunzione di pericolosità; ha altresì ritenuto non censurabili le valutazioni sul ruolo e sull'affidabilità della CTU di appello in assenza di censure puntuali e specifiche. Sul piano processuale la Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi attinenti a mera valutazione di fatto o ad argomentazioni adottate ad abundantiam; ha compensato le spese del giudizio di cassazione per un quinto e ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese residue (quattro quinti), liquidate in euro 6.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'avv. Francescantonio Iannelli; ha altresì richiamato l'applicazione dell'art.13 DPR 115/2002 in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
Il divieto previsto dal comma 2 riguarda non solo la capacità portante statica rispetto al peso aggiuntivo ma anche l'idoneità a sopportare forze in movimento (rischio sismico). La violazione di norme antisismiche crea una presunzione di pericolosità gravante sul costruttore della sopraelevazione, cui incombe la prova contraria.
Norma richiamata nella domanda di risarcimento danni proposta dagli attori; la Corte ha ritenuto la domanda di demolizione prevalente e assorbente rispetto alle richieste risarcitorie.
Regolamenta i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi che attengono a valutazioni di fatto o ad argomentazioni non decisive della sentenza di merito.
Riferita la tesi secondo cui i titoli pubblici non farebbero automaticamente valere la legittimità della sopraelevazione nell'ambito del conflitto tra privati: la Cassazione ha confermato che titoli amministrativi non escludono il controllo civile sulle condizioni statiche e il rischio sismico.
art. 36 T.U. Edilizia (ex art. 13 legge n. 47/1985)
Richiamata nella discussione sulla corretta inquadratura giuridica della fattispecie; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha applicato la disciplina relativa al divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche.
d.m. 14 gennaio 2008, artt. 10.1 e 10.2
Norme tecniche richiamate in relazione ai requisiti della CTU (giudizio di accettabilità dei risultati). La Corte ha stabilito che, in mancanza di contestazioni puntuali e specifiche, l'asserita violazione di disposizioni tecniche non basta a fondare un vizio di legittimità della decisione di merito.
d.m. 24 gennaio 1986
Richiamato come criterio tecnico: la CTU e la Corte d'appello hanno ritenuto necessari interventi di adeguamento sismico anche sulla struttura sottostante, supportando la statuizione di pericolosità.
DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 8 e art. 13, comma 1-quater
Art. 8 su anticipazione e liquidazione oneri CTU; art.13 comma 1-quater sul contributo unificato. La Corte ha disposto concorso di oneri e richiamato l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Norme richiamate nella discussione sulla liquidazione delle spese: la Corte d'appello ha valutato le spese alla luce dell'esito complessivo del giudizio e del principio di soccombenza, valutazione ritenuta insindacabile in cassazione salvo violazione di principi di diritto.
Massime di principio
- La realizzazione di sopraelevazioni è vietata quando le condizioni statiche dell'edificio non consentono di sopportare non solo il peso aggiuntivo, ma anche le sollecitazioni dinamiche (sisma); la violazione delle norme antisismiche comporta una presunzione di pericolosità che grava sull'autore della sopraelevazione.
- I titoli amministrativi (permessi, collaudi, attestazioni) non risolvono automaticamente il conflitto tra privati sulla pericolosità strutturale: il giudice civile può ordinare la rimozione anche se esistono autorizzazioni pubbliche.
- Sul piano probatorio, l'onere di provare che la sopraelevazione e la struttura sottostante sono idonee a fronteggiare il rischio sismico spetta al titolare della nuova costruzione; CTU favorevoli all'attore vengono recepite se non sono contestate con censure tecniche precise e documentate.
- La Corte d'appello ha ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti e delle consulenze tecniche; la Cassazione sindaca principalmente la motivazione e il rispetto dei principi di diritto, non la congruità tecnica delle valutazioni di merito.
- Per ottenere l'annullamento di una perizia tecnica in sede di legittimità è necessario dedurre censure specifiche, puntuali e dimostrate: generiche obiezioni sulle modalità di calcolo o sulla documentazione non sono di per sé sufficienti.
- In tema di spese processuali il giudice d'appello può ricalcolare la ripartizione in base all'esito complessivo della controversia; la compensazione parziale è lecita quando nessuna parte risulti completamente vittoriosa.
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